Dimensione Nuoto Pontedera: Doping

TITOLO I

Principi Generali

Il presente regolamento disciplina il controllo medico nelle manifestazioni federali ed extra federali ex Titolo IV R.0. della F.I.N. per la prevenzione e la repressione dell'uso di sostanze proibite in conformità alla delibera del C.F. n° 281 del 19/12/97

    1. Definizione del Doping nello Sport

      1. Il doping contravviene all'etica dello sport e della scienza medica. Il doping consiste: nella somministrazione di sostanze appartenenti alle classi proibite di agenti farmacologici o nell'utilizzo di vari metodi proibiti.

      2. Il doping è contrario ai principi di lealtà e correttezza nelle competizioni sportive, ai valori culturali dello sport, alla sua funzione di valorizzazione delle genuine potenzialità fisiche e delle qualità morali degli atleti.

      3. Il doping è proibito dal Comitato Olimpico Internazionale, dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dalla Federazione Internazionale de natation Amateur, dalla Federazione Italiana Nuoto.

      4. La somministrazione, l'assunzione e l'uso di sostanze e metodi doping da parte di atleti e di soggetti dell'ordinamento sportivo, sono vietati e comportano l'attivazione di un procedimento disciplinare, e l'applicazione delle sanzioni stabilite dal C.O.N.I. e dai regolamenti della Federazione Italiana Nuoto.

      5. L'elenco formulato dal CIO relativo alle "Classi di sostanze proibite e dei metodi proibiti" in materia di doping è deliberato dal C.O.N.I. e viene sottoposto a successivi aggiornamenti.

      6. L'elenco e gli aggiornamenti vengono comunicati alla Federazione italiana Nuoto che provvede a recepirli nel proprio regolamento ed a darne la massima divulgazione ai propri affiliati.

      7. Con il tesseramento ed il suo rinnovo, gli atleti assumono l'obbligo di sottoporsi al controllo Anti doping.

      TITOLO Il

      Organismi ed Uffici Preposti all'Attività Anti-Doping

    2. Coordinamento Centrale Attività Anti-doping

      1. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, a mezzo di un proprio Ufficio denominato coordinamento Centrale Attività Anti-doping, svolge funzioni di coordinamento in ordine all'effettuazione dei controlli Anti doping ordinari, d'intesa con la Federazione Medico Sportiva Italiana e la Federazione Italiana Nuoto; nonché, all'effettuazione dei controlli Anti doping a sorpresa, disposti dalla Commissione per i Controlli Anti-doping a Sorpresa del C.O.N.I. il Coordinamento Centrale Attività Anti-doping del C.O.N.I. nella sua qualità di struttura di servizio dell'Ente, rende disponibili le risorse necessarie per il funzionamento delle diverse Commissioni operanti nell'ambito delle attività Anti doping anche intraprendendo appropriati programmi di ricerca e di sviluppo concernenti attività non rientranti nelle attribuzioni delle altre Commissioni; pubblica e diffonde informazioni derivanti da ricerche e studi all'uopo predisposti; promuove programmi educativi e campagne di informazione che pongano in rilievo i rischi per la salute inerenti la pratica dei doping.

      2. Il Coordinamento Centrale Attività Anti-doping, ricevuta la comunicazione di positività dalla Federazione Medico Sportiva Italiana e determinata l'identità dell'atleta risultato positivo secondo quanto di seguito indicato, informa il Presidente dei C.O.N.I., il Presidente della Federazione Italiana Nuoto, l'Ufficio di Procura Anti-doping, la Commissione di Indagine sul Doping, l'atleta e la società sportiva di appartenenza circa l'esito positivo delle prime analisi e fissa un termine per l'effettuazione, entro sette giorni, delle analisi di revisione, comunicando all'atleta che ha facoltà di assistervi personalmente o tramite un proprio delegato e di nominare un consulente di fiducia.

      3. Le analisi di revisione devono aver luogo anche in assenza dell'atleta e/o dei suoi rappresentanti.

      4. La Federazione Italiana Nuoto ha il dovere di presenziare alle analisi di revisione tramite un proprio delegato.

      5. Dell'esito delle analisi di revisione, il Coordinamento Centrale Attività Anti-doping dà comunicazione al Presidente dei C.O.N.I., al Presidente della Federazione Italiana Nuoto, all'atleta, alla società di appartenenza, alla Commissione di indagine sul Doping ed all'Ufficio di Procura Anti doping affinché, quest'ultimo, nel caso di confermata positività,

    1. Commissione per i Controlli Anti-doping a Sorpresa

  1. E' istituita presso il C.O.N.I. la Commissione per i Controlli Antidoping a Sorpresa, composta da un Presidente, da sette membri, di cui due con l'incarico di Vice Presidente e da un Segretario senza diritto di voto. La predetta Commissione, tramite la FMSI, dispone per l'effettuazione di specifici controlli Anti doping a sorpresa, nel rispetto dei criteri e delle modalità di seguito riportate.
  2. Potranno essere sottoposti a controlli Anti doping a sorpresa gli atleti italiani e stranieri per società affiliate alla Federazione Italiana Nuoto. La Commissione definisce l'elenco degli atleti italiani di interesse olimpico ed internazionale, assoggettabili ai controlli a sorpresa. L'elenco, che viene periodicamente aggiornato, deve essere comunicato al Coordinamento Centrale Attività Anti-doping.

    Per quanto riguarda gli altri atleti tesserati per la Federazione Italiana Nuoto, ma non compresi nell'elenco suddetto, la Commissione delega ad un Commissario Regionale nominato dal C.O.N.I., su proposta della Commissione stessa, il compito di determinare, sulla base dei criteri indicati dalla Commissione stessa, coloro che devono sottoporsi a controllo. La Commissione può altresì individuare direttamente, sulla base di proprie scelte discrezionali, ulteriori nominativi di atleti, anche stranieri tesserati dalla Federazione Italiana Nuoto, da sottoporre ai controlli a sorpresa.

  3. La Commissione provvede ad assegnare a ciascun atleta, compreso nell'elenco, un coefficiente di rischio dipendente dal suo livello di qualificazione, dalla specialità, praticata dal periodo dell'anno, dal numero e dall'esito di eventuali precedenti controlli già effettuati sul medesimo.

    I dati suddetti sono immessi in un archivio computerizzato dai quale, attraverso un apposito programma, si provvede, volta per volta, ad effettuare il sorteggio di coloro che devono essere sottoposti a controllo.

    I controlli Anti-doping a sorpresa possono essere disposti dall'Ufficio di Procura Anti-doping del C.O.N.I. tramite la Commissione, ove i controlli stessi siano ritenuti necessari per l'espletamento delle indagini.

  4. La Commissione provvede ad inviare all'atleta e, contestualmente alla Federazione Italiana Nuoto, tramite telegramma, la convocazione per l'effettuazione del prelievo Anti-doping. Detta comunicazione deve pervenire con ventiquattro ore di anticipo rispetto all'ora di effettuazione del prelievo. La Federazione Italiana Nuoto è tenuta a collaborare affinché vengano notificati all'atleta, anche verbalmente, gli estremi della convocazione.

    L'atleta che non si presenti all'appuntamento fissato per il prelievo, viene segnalato alla Federazione Italiana Nuoto ed al Coordinamento Centrale Attività Anti-doping, per l'attivazione dei procedimento disciplinare da parte dell'Ufficio di Procura Anti doping.

  5. La Commissione può, inoltre, in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno e in particolare in occasione di gare, allenamenti o raduni, non prendere alcun accordo preventivo con l'atleta e giungere, senza preavviso, nel luogo della gara o dell'allenamento o in qualunque altro luogo idoneo ad incontrarlo.

    In questo caso, gli incaricati dei controllo devono concedere all'atleta un ragionevole lasso di tempo per portare a termine l'attività nella quale è in quel momento impegnato. Il controllo deve iniziare entro un'ora dalla notifica.

    La Federazione Italiana Nuoto è tenuta a collaborare, tramite i suoi rappresentanti, con le persone incaricate dei controllo a sorpresa.

  6. La Federazione Italiana Nuoto fornisce alla Commissione, con la massima tempestività e precisione, le seguenti necessarie informazioni:
      1. Il nome di un referente federale Anti doping e degli eventuali sostituti, in caso di sua assenza, incaricati di mantenere i rapporti con la Commissione.

        Tale figura è da ricercarsi nell'ambito della struttura amministrativa federale (Segretario Generale o funzionario da questi delegato).

      2. L'elenco degli atleti di interesse olimpico od internazionale assoggettabili ai controlli, individuati secondo le specifiche indicazioni fornite dalla Commissione per i Controlli Anti-doping a Sorpresa alla Federazione Italiana Nuoto e gli aggiornamenti connessi con l'evoluzione delle situazioni agonistiche. Gli elenchi nominativi devono essere corredati dagli indirizzi e dai numeri di telefono dell'atleta.
      3. Il calendario agonistico nazionale e quello internazionale ed ogni variazione degli stessi che intervenga nel corso dell'anno.
      4. Il calendario dei raduni ed allenamenti previsti in Italia e all'estero per gli atleti italiani di interesse nazionale ed internazionale ed ogni sua variazione che intervenga nel corso dell'anno.
      5. I risultati agonistici ottenuti dagli atleti di interesse olimpico od internazionale compresi nell'elenco di coloro che sono assoggettabili ai controlli, nelle gare nazionali ed internazionali.
      6. I nominativi degli atleti italiani che sono stati sottoposti ai controlli Anti doping, in gara e a sorpresa, da parte della Federazione Italiana Nuoto e della FINA, nonché, l'esito dei suddetti controlli.
      7. I nominativi degli atleti italiani che, durante il periodo agonistico, rimangono assenti dalle competizioni per più di dieci giorni in seguito a malattia o ad infortunio.
      8. I nominativi dei referenti federali regionali ai quali il Commissario Regionale nominato dal C.O.N.I. può fare riferimento per ottenere informazioni sui calendari agonistici e sugli elenchi dei tesserati al fine di determinare gli atleti, non compresi nelle fasce di interesse olimpico od internazionale, da sottoporre a controllo.

Art. 4

Commissione Scientifica Anti-doping

  1. E' istituita, presso il Comitato olimpico Nazionale Italiano, in posizione di piena autonomia rispetto ad esso, la Commissione Scientifica Anti-doping, composta da esponenti delle diverse branche mediche, oltre che da esponenti del C.O.N.I. stesso.
  2. La Commissione Scientifica Anti-doping ha, soprattutto, le seguenti funzioni:
    1. fa e fa fare, commissionandola, ricerca scientifica negli ambiti e nei campi ove sono richiesti approfondimenti e nuovi elementi di conoscenza. La Commissione definisce i protocolli di ricerca, individua le modalità operative, valuta i progetti e formula le relative proposte di finanziamento. Essa provvede, inoltre, a diffondere i risultati più utili e più interessanti;
    2. fa affermazioni e dichiarazioni di principio che inoltra al Presidente del C.O.N.I. ed alla Giunta Esecutiva del C.O.N.I., sulla base sia dei dati già acquisiti dalla Comunità Scientifica. sia di quelli derivati da nuove acquisizioni della ricerca scientifica;
    3. svolge attività educativo - didattica, producendo testi e documenti a carattere scientifico, con l'obiettivo di informare e di formare i destinatari degli stessi, interni ed esterni al mondo sportivo;
    4. agisce da osservatorio della ricerca e della letteratura mondiale Anti doping, con io scopo specifico di informarsi dettagliatamente su quanto accade, nel mondo, a proposito dei doping nello sport;
    5. svolge azione di supporto, di consulenza, di garante e di controllo, in tutti i casi in cui il C.O.N.I intraprende iniziative ricollegabili alla ricerca operativa e, perciò, bisognose di un'autorità con specifica competenza in materia.

Art. 5.

Commissione di Indagine sul Doping

  1. La Commissione di Indagine sul Doping, istituita presso il C.O.N.I. in posizione di piena autonomia rispetto ad esso, ha la funzione di assumere iniziative dirette ad acquisire elementi conoscitivi e a formulare proposte, avvalendosi della collaborazione degli organi del C.O.N.I., della Federazione Italiana Nuoto, ai fini di una più incisiva repressione dei fenomeno del doping nello sport.

    La Commissione ha altresì il compito di valutare le richieste formulate dall'Ufficio di Procura Anti-doping e di decidere circa il deferimento dei soggetto indagato ovvero l'archiviazione dei procedimento disciplinare. La Commissione può effettuare specifici studi per la esatta individuazione della normativa statale in materia di doping e indicare al C.O.N.I. ipotesi di proposte modificative al riguardo. Può procedere alla ricognizione delle regole sportive emanate dal C.I.O., dal C.O.N.I., dalla Federazione Italiana Nuoto al fine di proporre interventi di coordinamento. Può esprimere pareri giuridici su iniziative di altri organi preposti alla lotta al doping.

  2. La Commissione ha sede presso il C.O.N.I. La Commissione è composta da un Presidente. da cinque a sette membri, di cui uno può essere nominato Vice Presidente e altresì da un Segretario senza diritto di voto.
  3. La Commissione è convocata con lettera a firma dei Presidente direttamente o tramite il Segretario.
  4. La Commissione si riunisce con l'intervento dei Presidente o dei Vice Presidente e di almeno tre membri.
  5. La Commissione decide con il voto della maggioranza dei membri presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
  6. Delle riunioni della Commissione e degli atti da essa espletati viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. La Commissione, per l'esercizio delle proprie funzioni, può richiedere, per il tramite del Coordinamento Centrale Attività Anti-doping di avvalersi della collaborazione di funzionari, di tecnici e di mezzi del C.O.N.I.
  7. La Commissione, per quanto concerne il procedimento di indagine da parte dell'Ufficio di Procura Anti-doping, ricevuti gli atti esamina le risultanze probatorie, valuta le istanze e decide definitivamente circa il deferimento dei soggetto indagato ovvero l'archiviazione del procedimento disciplinare. Nei casi di supplemento di indagine da parte della Commissione, l'indagato od il suo difensore, quest'ultimo iscritto ad una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Associata oppure ad un Albo professionale, possono depositare avanti alla Commissione una memoria difensiva con eventuali allegati.

    Dell'avvenuto deposito è data immediata notizia e copia all'Ufficio di Procura Anti-doping.

    Ove la Commissione lo ritenga necessario può convocare i soggetti indagati invitandoli a nominare e farsi assistere da un difensore di fiducia.

    All'audizione partecipa anche, in contraddittorio con i soggetti sottoposti al procedimento, il Procuratore titolare delle indagini.

  8. Il procedimento disciplinare per la parte concernente la Commissione di Indagine sul Doping è regolato dal successivo art 12

Art. 6.

L'Ufficio di Procura Anti-doping

  1. L'Ufficio di Procura Anti-doping istituito presso il C.O.N.I. in posizione di piena autonomia rispetto ad esso ha la funzione di compiere gli atti necessari all'accertamento delle responsabilità dell'atleta e di altri aderenti alla Federazione Italiana Nuoto che abbiano posto in essere comportamenti che costituiscono violazione di norme in materia di doping. L'Ufficio di Procura ha sede presso il C.O.N.I.
  2. L'Ufficio di Procura Anti-doping è competente in via esclusiva ad indagare in ordine all'uso, alla vendita, alla cessione o, comunque. al procacciamento all'atleta di sostanze doping, alla istigazione, anche non accolta, e all'accordo, anche non attuato, per farne uso, ed altresì all'uso, da parte dell'atleta di metodi vietati dalle norme in materia di doping.
  3. L'Ufficio di Procura Anti-doping è composto da un Procuratore Capo, da sette Procuratori e da un Segretario.
  4. Completata l'indagine, l'Ufficio di Procura, nel caso in cui siano emersi elementi di responsabilità trasmette gli atti alla Commissione di Indagine sul Doping, per il deferimento dell'indagato al competente Organo di Giustizia Federale (Procuratore federale) ovvero per l'eventuale archiviazione. Nei diversi gradi di giudizio dinanzi al suddetto Organo federale l'accusa è esercitata, in via esclusiva, dal componente l'Ufficio di Procura Anti-doping del CONI che ha condotto le indagini. La Federazione Italiana Nuoto è tenuta a comunicare, con un preavviso di minimo 3 gg. il luogo, la data e l'orario di trattazione dei casi affinché il Procuratore titolare delle indagini possa, altresì, essere presente per sostenere l'accusa ovvero delegare a rappresentarlo l'Organo federale con analoghe competenze (Procuratore federale)
  5. Il Procuratore Capo assegna i procedimenti di indagine ad uno o più Procuratori ovvero li effettua personalmente e coordina l'attività dei Procuratori. Il Procuratore designato conduce l'indagine e, avvalendosi dei Segretario, cura gli adempimenti ad essa connessi.
  6. L'Ufficio di Procura Anti-doping, nell'esercizio delle funzioni, per l'espletamento delle indagini può richiedere, per il tramite dei Coordinamento Centrale Attività Anti-doping di avvalersi di funzionari, tecnici e mezzi del C.O.N.I. ovvero di consulenti esterni.

Art. 7.

Federazione Medico Sportiva Italiana

L'espletamento dei controlli Anti doping ordinari ed a sorpresa è svolto dalla Federazione Medico Sportiva Italiana alla quale sono conferiti il compito e la responsabilità di designare gli Ispettori Medici incaricati delle operazioni di prelievo delle urine e delle connesse formalità, in occasione delle gare, allenamenti o raduni, ed altresì di disporre per le effettuazioni delle analisi presso il Laboratorio di Analisi Anti-doping della FMSI stessa, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalle presenti norme.

Art. 8.

Commissione Federale dei Controllo Anti-doping

  1. E' istituita presso la sede federale, la Commissione Federale del Controllo Anti-doping presieduta da un Presidente e composta da 2 membri ed una segretaria.
  2. La Commissione ha il compito di garantire il funzionamento dei controlli sul territorio nazionale ed altresì di designare i responsabili Anti doping federali locali che dovranno seguire direttamente le operazioni secondo le modalità e le procedure di cui al Regolamento Anti-doping federale.
  3. La Commissione procederà, tramite sorteggio, alla designazione delle gare oggetto di controllo Anti doping che saranno sia quelle previste dalla normativa federale, che altre indicate dal CONI che dalla FINA. Di tale calendario darà tempestiva comunicazione alla FMSI che provvederà a sua volta alla designazione degli Ispettori medici.
  4. La Commissione ha inoltre la facoltà di disporre per l'effettuazione dei controllo Anti doping in occasione di partite, play off, semifinali, di situazioni al di fuori dell'attività agonistica (tornei e allenamenti), di raduni collegiali, e quando sussistono gravi e giustificati motivi.
  5. Sulla designazione delle gare oggetto di controlli Anti doping, sulle designazioni degli ispettori Medici, sulle decisioni assunte dalla Commissione Federale dei Controllo Anti-doping, sulla esecuzione dei prelievi dovrà essere mantenuto il segreto d'ufficio.

 

 

TITOLO III

Norme Procedurali

Art. 9.

Norme Procedurali per l'effettuazione dei Controlli Anti-doping

  1. La Federazione Italiana Nuoto ha l'obbligo di predisporre il programma annuale dei Controlli Anti doping inserendo nel bilancio di previsione la corrispondente previsione di spesa. La realizzazione del programma avverrà d'intesa con la FMSI e verrà regolata da apposita convenzione che sarà deliberata dal Consiglio Federale previa acquisizione del parere del Coordinamento Centrale Attività Anti doping. La Commissione per i Controlli Anti-doping a Sorpresa deve provvedere ad indicare alla FMSI le località, le date, gli orari relativi a gare, allenamenti o raduni, in occasione dei quali devono essere effettuati i controlli Anti doping a sorpresa.
  2. Ricevuta comunicazione da parte della Commissione Federale del Controllo Anti-doping relativamente alla gara oggetto di controlli Anti doping, la FMSI provvede alla designazione degli Ispettori Medici.
  3. Per l'effettuazione dei controlli Anti doping, le società ospitanti o gli enti organizzatori sono tenuti a mettere a disposizione un apposito locale, possibilmente vicino agli spogliatoi degli atleti, nel quale devono essere espletate le operazioni di controllo previste. Il locale deve essere idoneo allo scopo, dotato di gabinetto e doccia, di un tavolo e sedie e fornito di almeno due tipi di bibite analcoliche diverse, gasate e non gasate.
  4. Gli atleti, i medici sociali, i massaggiatori, i tecnici, i dirigenti accompagnatori e le società sono tenuti a prestare la massima collaborazione per il miglior espletamento e rispetto delle procedure del controllo Anti doping.
  5. L'ispettore Medico incaricato di effettuare il prelievo viene designato dalla FMSI con lettera ufficiale. Copia della lettera viene consegnata dall'Ispettore Medico al responsabile della organizzazione della gara o della società ospitante.
  6. Nel locale adibito al controllo Anti-doping, il responsabile locale della Federazione Italiana Nuoto procede, tramite sorteggio, alla designazione degli atleti che devono essere sottoposti al prelievo, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dal regolamento (sempre alla presenza dell'arbitro: per la pallanuoto alla fine dei 3' tempo, per il nuoto, il gran fondo ed il salvamento prima della partenza della gara, per il nuoto sincronizzato ed i tuffi prima dell'inizio delle finali).

    Possono essere sottoposti a controllo anche gli atleti espulsi o ritirati nel corso della gara, e quelli che l'hanno abbandonata per un infortunio tale da non richiedere l'immediato ricovero ospedaliero.

  7. Entro un'ora dalla avvenuta notifica del prelievo gli atleti designati devono recarsi nel locale riservato al controllo Anti doping. L'ispettore Medico deve accertare, d'intesa con il responsabile locale della Federazione Italiana Nuoto, che le operazioni di prelievo siano predisposte in maniera da garantirne la regolarità con il minor disagio per gli atleti designati, ai quali deve essere illustrata la procedura per la raccolta dei campione.
  8. Gli atleti, identificati dall'ispettore Medico, previa, se del caso, esibizione di legale documento di riconoscimento devono restare nel locale riservato al controllo Anti doping fino ad avvenuto prelievo dei campione ed alla conclusione delle connesse operazioni.

     

  9. Ciascun atleta utilizza:
    • un recipiente per la raccolta delle urine;
    • un flacone contrassegnato con la lettera A;
    • un flacone contrassegnato con la lettera B
  1. Oltre all'ispettore Medico ed agli atleti designati, sono esclusivamente ammessi nel locale, il medico oppure in sua assenza, il dirigente accompagnatore della società o dell'atleta ed il rappresentante della Federazione Italiana Nuoto. La raccolta del campione di urine, nell'apposito recipiente, deve avvenire alla presenza dell'ispettore Medico. Ciascun atleta deve rimanere nel locale fino a che non produce la quantità minima di urina pari ad almeno 75 ml, e può assumere bevande analcoliche, gasate o non gasate.

    Qualora la quantità di urina prodotta dall'atleta sia insufficiente, il campione incompleto viene sigillato e l'atleta rimane sotto osservazione. Ove l'attesa per il prelievo si protragga, l'ispettore Medico, a sua esclusiva discrezione, può consentire all'atleta di fare la doccia e vestirsi, senza lasciare il locale. Il campione prelevato viene dissigillato quando l'atleta è in grado di produrre l'ulteriore quantità di urina necessaria per completare le operazioni di prelievo.

    Una volta prodotto il campione, l'atleta, in presenza dell'ispettore Medico, travasa l'urina dal recipiente ai flaconi A e B. Ciascun flacone viene chiuso con l'applicazione di un sigillo recante un numero di codice.

  2. L'ispettore Medico effettua la misura dei pH e della densità utilizzando il residuo di urina che si trova nel recipiente usato per il prelievo e riporta il risultato sul verbale di prelievo Anti doping. Il valore del pH deve essere compreso fra il 5 e 7 ed il valore della densità deve essere uguale o superiore a 1.010. Qualora il campione prelevato non rientri in tali parametri si deve procedere ad una ulteriore raccolta di urine.
  3. L'ispettore Medico deve compilare, per ciascun atleta sottoposto al controllo, il verbale di prelievo Anti doping, relativo ai controlli ordinari in quattro copie autoricalcanti che, debitamente firmate dall'atleta, dall'ispettore Medico, dall'ispettore FIN e dal medico o dirigente accompagnatore della società di appartenenza dell'atleta, devono essere inviate, in originale, come segue:
    1. la prima copia non contiene alcun dato identificativo dell'atleta e deve essere inserita nell'apposita busta indirizzata al Laboratorio di Analisi Anti-doping della FMSI;
    2. la seconda copia deve essere inserita nell'apposita busta indirizzata al Coordinamento Centrale Attività Anti doping. Sul fronte esterno di tale busta devono essere riportati a cura dell'ispettore Medico i riferimenti relativi alla Federazione Italiana Nuoto, alla gara, alla località, ed alla data di svolgimento;
    3. la terza copia deve essere inserita nell'apposita busta indirizzata alla Federazione Italiana Nuoto. Sul fronte esterno di tale busta devono essere riportati, a cura dell'ispettore Medico, i riferimenti relativi alla Federazione Italiana Nuoto, alla gara, alla località ed alla data di svolgimento;
    4. la quarta copia viene consegnata all'atleta, oppure al dirigente accompagnatore od al medico della società di appartenenza dell'atleta controllato.

Sulle copie di cui alle lettere b), c), d) devono essere riportati i dati identificativi dell'atleta.

Ciascuna delle buste indicate ai precedenti punti a), b), e), deve contenere le copie del verbale di prelievo Anti doping relative agli atleti controllati. Le buste di cui ai punti b) e c) a loro volta devono essere inserite nella speciale busta impermeabile che è sigillata dall'ispettore Medico e viene ritirata integra presso il Laboratorio Anti-doping della FMSI da un rappresentante dei Coordinamento Centrale Attività Anti-doping che provvede al loro inoltro ai destinatari.

  1. L'ispettore Medico deve compilare in ogni sua parte il verbale di prelievo Anti-doping, richiedendo all'atleta e riportando sul modulo le dichiarazioni su qualsiasi trattamento farmacologico e/o medico al quale l'atleta si sia sottoposto nelle ultime settimane. In particolare, devono essere segnalati sul verbale di prelievo Anti-doping, eventuali comportamenti, tentativi od azioni condotte da atleti, medici, massaggiatori, allenatori, tecnici o dirigenti od altri, tesi ad evitare che l'atleta designato si sottoponga al controllo Anti-doping, ovvero che vengano attuati comportamenti e tentativi che contravvengono alla corretta esecuzione dei prelievo.
  2. Ciascun flacone contrassegnato con la lettera A deve essere inserito nel contenitore contrassegnato con la lettera A. Ciascun flacone contrassegnato con la lettera B deve essere inserito nel contenitore contrassegnato con la lettera B. Ciascun contenitore viene chiuso con un sigillo contraddistinto da un numero di codice.
  3. I contenitori A e B debitamente sigillati e la busta impermeabile contenente la documentazione indicata precedentemente, devono essere inseriti nella apposita borsa per la spedizione che è a sua volta chiusa con un sigillo codificato.

    Tutte le suddette operazioni devono essere eseguite alla presenza dell'atleta e del Medico (o del dirigente accompagnatore) della società o dell'atleta. A questi è consentito di constatare che i flaconi, i contenitori e la borsa siano stati sigillati in modo corretto e che i numeri di codice dei sigilli relativi ai flaconi ed ai contenitori corrispondano a quanto riportato sui verbale di prelievo Anti doping. Detto modulo deve essere firmato dall'atleta, il quale in tal modo attesta la corretta esecuzione della procedura seguita per l'effettuazione dei prelievo, dal medico (oppure dal dirigente accompagnatore) della società o dell'atleta, e dall'ispettore Medico. Le firme delle persone precedentemente indicate devono essere apposte sul verbale di prelievo Anti doping dopo che i contenitori A e B sono stati chiusi e sigillati.

  4. L'inoltro della borsa è effettuato con mezzo celere, secondo le disposizioni impartite dalla Federazione Italiana Nuoto. Sarà cura della Federazione Italiana Nuoto garantire la non manomissibilità dei materiali utilizzati per i prelievi al fine di assicurare la non alterabilità e/o inquinabilità dei campioni prelevati.

L'apertura della borsa e dei contenitore A deve essere effettuata presso la sede dei Laboratorio Anti doping. I flaconi A vengono estratti dai contenitore e dissigillati dal responsabile dei Laboratorio ed i loro contenuti vengono utilizzati per la prima analisi dei campioni prelevati.

Il contenitore B viene conservato sigillato nel frigorifero del Laboratorio e, in caso di presunta positività della prima analisi viene dissigillato in occasione dell'analisi di revisione. Dal contenitore B viene estratto il flacone B relativo all'atleta riscontrato positivo alla prima analisi alla presenza di un rappresentante della Federazione Italiana Nuoto e di un rappresentante dei Coordinamento Centrale Attività Anti doping.

Alle operazioni di contro analisi ha facoltà di assistere l'atleta interessato e/o un suo rappresentante.

Per quanto attiene alle procedure si rimanda a quanto previsto al successivo art. 11.

Le analisi dei campioni A e B vengono svolte esclusivamente dalla FMSI per il tramite dei proprio Laboratorio di Analisi Anti-doping secondo le modalità e le norme stabilite dal CIO.

Art. 10

Norme Procedurali per l'effettuazione dei

Controlli Anti-doping a Sorpresa

  1. L'intera procedura dei controllo Anti doping deve avvenire in un locale che presenta caratteristiche tali da consentire il rispetto delle norme per il prelievo di seguito indicate. L'accesso al locale è consentito solo all'atleta, al medico o ad altro rappresentante della Federazione Italiana Nuoto, ai membri dello staff medico incaricati della raccolta dei campioni, ai rappresentanti della Commissione per i Controlli Anti-doping a Sorpresa.

    Nel locale in cui viene raccolto il campione di urina può accedere un solo atleta alla volta, unicamente al medico incaricato dei controllo.

    A ciascun atleta deve essere illustrata la procedura per la raccolta dei campione.

    L'atleta deve scegliere un flacone sterile sigillabile tra altri uguali resi disponibili e deve produrre il campione di urina sotto il diretto controllo di un membro dello staff medico. La quantità minima di urina richiesta è di 75 ml.

    Se la quantità di urina che l'atleta ha prodotto è insufficiente, il campione incompleto viene comunque sigillato e codificato. L'atleta resta, quindi, sotto osservazione dello staff medico fino a quando non produce un ulteriore quantitativo di urina per completare la procedura di prelievo.

    L'atleta, in presenza di un membro dello staff medico, suddivide il campione raccolto, versandone i due terzi circa in un flacone contrassegnato con la lettera "A" ed il rimanente terzo in un altro flacone contrassegnato con la lettera "B"- Entrambi i flaconi vengono chiusi e sigillati con un numero di codice.

    Sul residuo di urina rimasto nel recipiente utilizzato per la raccolta, viene effettuata la misurazione della densità e dei pH. Il valore dei pH deve essere compreso fra 5 e 7 e il valore della densità deve essere uguale o superiore a 1.010. Se il campione non rientra in tali parametri si deve procedere ad una ulteriore raccolta di urine.

  2. Il verbale di prelievo Anti doping relativo all'effettuazione dei controllo a sorpresa viene compilato dal medico e dal rappresentante della Commissione per i Controlli Anti-doping a Sorpresa.

All'atleta viene richiesto di dichiarare qualsiasi trattamento farmacologico e medico al quale si sia sottoposto nelle ultime settimane.

L'atleta, firmando il modulo, attesta l'accuratezza e la correttezza delle procedure con cui è stato effettuato il prelievo.

Qualsiasi irregolarità venga rilevata dall'atleta o dal rappresentante federale deve essere annotata sul verbale di prelievo Anti doping prima che esso venga firmato.

Il verbale di prelievo Anti doping deve essere sottoscritto, oltre che dall'atleta, da un rappresentante della Commissione per i Controlli Anti-doping a Sorpresa (o dal Commissario Regionale nominato dal C.O.N.I.), dal rappresentante della Federazione Italiana Nuoto e dall'ispettore Medico.

Il verbale di prelievo Anti doping è formato da quattro copie autoricalcanti:

    • la prima copia è destinata al Laboratorio di Analisi Anti-doping della FMSI;
    • la seconda copia è destinata al Coordinamento Centrale Attività Anti-doping;
    • la terza copia è destinata alla Federazione Italiana Nuoto;
    • la quarta copia è destinata all'atleta.
  1. Sarà cura dei Coordinamento Centrale Attività Anti-doping inviare tempestivamente alla Commissione per i Controlli Anti-doping a Sorpresa fotocopia dei verbale di prelievo Anti doping relativo a ciascun atleta controllato.

    La copia destinata al Laboratorio di Analisi Anti-doping non deve contenere informazioni sull'identità dell'atleta, ne, alcun dato che possa consentire di identificare l'atleta stesso o il rappresentante federale e viene trasmessa al Laboratorio unitamente ai campioni delle urine. Le copie destinate al Coordinamento Centrale Attività Anti-doping, alla Federazione Italiana Nuoto ed all'atleta, vengono inserite in buste distinte poi sigillate e consegnate direttamente al rappresentante della Commissione per i Controlli Anti-doping a Sorpresa, al medico della Federazione o ad altro rappresentante federale e all'atleta, con l'obbligo, per ciascun destinatario, di conservarle con la massima cura e il divieto di aprirle o manometterle. Sui lembi della busta dell'atleta, al momento della consegna, il rappresentante della Commissione per i Controlli Anti-doping a Sorpresa e l'atleta appongono la propria firma. Trascorso un mese dalla data di effettuazione dei controllo, qualora il Coordinamento non abbia richiesto all'atleta la busta in suo possesso, lo stesso potrà aprirla o disfarsene.

  2. Nel corso delle operazioni di cui ai precedenti capoversi il rappresentante della commissione per i Controlli Anti-doping a Sorpresa può essere sostituito da persona appositamente delegata da parte della stessa Commissione. In caso di eventuale assenza dei rappresentante federale, le relative funzioni possono essere svolte dal Commissario Regionale di cui all'art. 4 dei presente regolamento. Allorché, la Federazione Medico Sportiva Italiana comunica il risultato della prima analisi, la Commissione, tramite i propri Commissari Regionali, si riserva di recuperare la busta in possesso dell'atleta. Dopo averne constatato l'integrità, il Commissario provvede ad aprirla alla presenza dell'atleta ed a certificare sulla busta il suo contenuto. Sia il Commissario che l'atleta appongono. infine, la propria firma sulla certificazione.

    Un'analoga procedura viene attuata, direttamente da un rappresentante della Commissione per i Controlli Anti-doping a Sorpresa per la busta (o le buste, nel caso di più controlli) in possesso della Federazione Italiana Nuoto.

    Contestualmente, alla presenza dei rappresentanti della Federazione Italiana Nuoto, si provvede ad aprire le buste affidate al Coordinamento ed a certificarne il contenuto con la sottoscrizione del rappresentante della Commissione e di almeno uno dei rappresentanti della Federazione Italiana Nuoto.

  3. Le analisi dei campioni vengono svolte dalla FMSI per il tramite dei proprio Laboratorio di Analisi Anti-doping secondo le modalità e le norme indicate dal CIO. L'esito della prima analisi viene comunicato immediatamente dalla FMSI al Coordinamento Centrale Attività Antidoping che provvede, in presenza dei rappresentanti della Federazione Italiana Nuoto, ad aprire le buste per verificare la corrispondenza dei codici con i nomi degli atleti controllati ed altresì al rappresentante della Commissione per i Controlli Anti-doping a Sorpresa.
  4. Il Coordinamento Centrale Attività Anti-doping informa dell'esito il Presidente dei C.O.N.I., il Presidente della Federazione Italiana Nuoto, la Commissione di Indagine sul Doping, l'Ufficio di Procura Anti-doping, l'atleta e la società di appartenenza. Il Coordinamento fissa la data per l'effettuazione, entro sette giorni, delle analisi di revisione, comunicando all'atleta che ha facoltà di assistervi personalmente o tramite un proprio delegato e di nominare un consulente di fiducia.

    Dell'esito delle analisi di revisione, il Coordinamento Centrale Attività Antidoping, dà comunicazione al Presidente dei C.O.N.I., al Presidente della Federazione Italiana Nuoto, all'atleta, alla società di appartenenza, alla Commissione per i Controlli Anti-doping a Sorpresa, alla Commissione di Indagine sul Doping ed all'Ufficio di Procura Anti doping. Quest'ultimo in caso di confermata positività, avvia il procedimento di indagine.

  5. A conclusione dei procedimento disciplinare, la Federazione Italiana Nuoto è tenuta a comunicare tempestivamente i provvedimenti adottati al Coordinamento Centrale Attività Anti-doping, che provvedere ad informare ufficialmente il Presidente dei C.O.N.I., la Commissione di Indagine sul Doping, l'Ufficio di Procura Anti-doping e la Commissione per i Controlli Anti-doping a Sorpresa.

 

 

 

TITOLO IV

Adempimenti e Sanzioni

Art. 11.

Adempimenti conseguenti ai casi di positività

  1. I risultati delle analisi sono comunicati dalla FMSI al Coordinamento Centrale Attività Anti doping. L'accertamento della identità dell'atleta avviene mediante il confronto contestuale presso il C.O.N.I. tra il documento anonimo relativo all'esito di positività, emesso dal Laboratorio Anti-doping, il documento in possesso dei Coordinamento Centrale Attività Anti-doping ed il documento in possesso della Federazione Italiana Nuoto. Detti documenti vengono chiusi, in occasione dei prelievo, nelle apposite buste destinate rispettivamente alla Federazione Italiana Nuoto ed al Coordinamento Centrale Attività Anti-doping e dagli stessi conservate chiuse. Ai fini dell'identificazione dell'atieta i rappresentanti dei Coordinamento Centrale Attività Anti-doping e della Federazione Italiana Nuoto debbono presentare le buste chiuse che verranno aperte per la circostanza.
  2. Qualora l'esito della prima analisi risulti positivo, il Coordinamento Centrale Attività Anti-doping provvede con la massima tempestività a darne comunicazione al Presidente del C.O.N.I., al Presidente della Federazione Italiana Nuoto (a mezzo fax e Raccomandata), all'atleta risultato positivo ed alla società di appartenenza (a mezzo telegramma e Raccomandata), alla Commissione di Indagine sul Doping, all'Ufficio di Procura Anti-doping e, per i controlli da essa disposti, alla Commissione per i Controlli Anti-doping a Sorpresa.
  3. L'analisi di revisione viene comunque effettuata dal Laboratorio di Analisi Anti-doping della FMSI entro i sette giorni successivi alla data di invio della comunicazione di positività da parte dei Coordinamento Centrale Attività Anti doping. La data fissata per l'analisi di revisione è comunicata al Presidente della Federazione Italiana Nuoto (a mezzo fax e Raccomandata), all'atleta riscontrato positivo ed alla sua società (a mezzo telegramma e Raccomandata). All'analisi di revisione può assistere l'atleta interessato oppure un suo rappresentante, appositamente delegato dall'atleta stesso o dalla società di appartenenza con lettera o telegramma che pervenga al Coordinamento Centrale Attività Anti-doping, entro e non oltre le 24 ore precedenti la data stabilita per l'analisi di revisione. L'atleta o il rappresentante delegato possono essere assistiti da un perito, il cui nominativo e qualifica devono essere notificati nel termine precedentemente previsto

     

  4. All'apertura dei campioni relativi all'analisi di revisione deve assistere un rappresentante della Federazione Italiana Nuoto ed un funzionario delegato dal Coordinamento Centrale Attività Anti doping.

    Qualora, a seguito dell'analisi di revisione, venga confermato l'esito di positività, il Coordinamento Centrale Attività Anti-doping, dopo aver ricevuto la immediata comunicazione ufficiale da parte della FMSI, provvede a darne comunicazione ai Presidente dei C.O.N.I., al Presidente della Federazione Italiana Nuoto (a mezzo fax e Raccomandata), all'atleta risultato positivo, alla sua società di appartenenza (a mezzo telegramma e Raccomandata) ed alla Commissione di Indagine sul Doping. Il Coordinamento Centrale Attività Anti-doping provvede inoltre a trasmettere tempestivamente gli atti, per gli adempimenti di rispettiva competenza, all'Ufficio di Procura Anti-doping e, per i controlli da essa disposti, alla Commissione per i Controlli Anti-doping a Sorpresa.

  5. Qualora l'analisi di revisione fornisca esito negativo, sarà cura dei Coordinamento Centrale Attività Anti-doping dare analoga comunicazione ufficiale alle Autorità ed Organismi dei C.O.N.I. precedentemente citati.

    I risultati dell'analisi di revisione sono inappellabili.

  6. L'atleta confermato positivo deve essere sospeso in via cautelare dal Procuratore Federale e non può svolgere attività sportiva fino all'esito della decisione definitiva della Commissione di disciplina della Federazione Italiana Nuoto. La FMSI nel rispetto degli accordi previsti dalle norme di accredito del ciò, è tenuta a dare tempestiva comunicazione dell'esito positivo delle analisi direttamente alla Federazione Internazionale di appartenenza.

Art. 12

Procedimento disciplinare

  1. L'accertamento dell'assunzione di sostanze o dell'uso di metodi vietati dai regolamenti da parte di atleti o di altri soggetti dell'ordinamento sportivo, ovvero il rifiuto dei prelievo o la sua elusione comporta l'attivazione dei procedimento di indagine e dei procedimento disciplinare secondo le norme emanate dal C.O.N.I. e dai regolamenti della Federazione Italiana Nuoto.

    L'applicazione delle sanzioni previste è di competenza esclusiva degli organi di giustizia della Federazione Italiana Nuoto, sulla base dei provvedimento di deferimento adottato dalla Commissione di Indagine sul Doping dei CONI.

    L'Ufficio di Procura Anti-doping dei CONI è competente e responsabile, in via esclusiva, dei procedimento di indagine e può avvalersi della collaborazione degli Organi di Giustizia federali di analoga competenza.

  2. Il Segretario Federale dà attuazione ai provvedimenti relativi alle indagini adottati dall'Ufficio di Procura Anti-doping dei CONI. In particolare collabora per la citazione degli aderenti alla Federazione convocati a comparire dinanzi all'organismo suddetto, per l'esecuzione di ogni accertamento disposto dallo stesso e per l'eventuale citazione dei propri tesserati dinanzi alla Commissione di Indagine sul Doping dei CONI.
  3. Al termine dei procedimento di indagine, l'Ufficio di Procura Antidoping dei CONI trasmette gli atti alla Commissione di Indagine sul Doping dei CONI affinché, decida in ordine al deferimento dell'atleta e/o degli altri soggetti indagati dinanzi all'Ufficio di Procura Federale, ovvero all'archiviazione dei procedimento.
  4. Qualora dal procedimento di indagine risultino fatti costituenti reato, l'Ufficio di Procura Anti-doping ovvero la Commissione di Indagine sul Doping, trasmettono gli atti relativi al Presidente dei C.O.N.I. per l'immediata denuncia all'Autorità Giudiziaria mentre le indagini proseguono per l'accertamento delle responsabilità disciplinari.
  5. La Commissione di Indagine sul Doping ove ritenga che sussistano elementi di responsabilità di aderenti alla Federazione emette il provvedimento di deferimento dei soggetto indagato, trasmettendo gli atti all'Ufficio di Procura Federale, e dandone comunicazione ufficiale al soggetto deferito ed alla sua società, al Procuratore titolare dell'indagine, al Presidente dei C.O.N.I., al Presidente della Federazione Italiana Nuoto, al Coordinamento Centrale Attività Anti-doping e, per i controlli da essa disposti alla Commissione per i Controlli Anti-doping a Sorpresa.
  6. Ove non sussistano elementi di responsabilità la Commissione di Indagine sul Doping dispone l'archiviazione dei procedimento, provvedendo alle comunicazioni di cui sopra.
  7. La Federazione Italiana Nuoto, ricevuta dalla Commissione di Indagine sul Doping la comunicazione relativa al provvedimento di deferimento, dà corso all'attivazione dei procedimento disciplinare dinanzi alla Commissione di Disciplina federale, il quale provvede, nel rispetto delle norme regolamentari federali, all'applicazione delle sanzioni previste.
  8. Nei diversi gradi di giudizio dinanzi ai competenti organi federali di giustizia, (Procuratore Federale,Giudice Unico, Commissione di Disciplina, Commissione d'Appello, Corte Federale), l'accusa è sostenuta, in via esclusiva, dai componente l'Ufficio di Procura che ha condotto le indagini.
  9. Rientra nel potere dell'Ufficio di Procura Anti-doping proporre impugnazione avverso il provvedimento emesso dall'Organo Federale di l' grado secondo le disposizioni contenute nel Regolamento di giustizia.

Art. 13.

Violazioni delle Norme Anti-doping e relative sanzioni

l. Con il tesseramento ed il suo rinnovo, gli atleti assumono l'obbligo di sottoporsi al controllo Anti doping. Qualsiasi inosservanza, da parte degli atleti, delle modalità regolamentari, cosi come il rifiuto o l'elusione dei prelievo ovvero l'effettuazione dello stesso in maniera non conforme alle norme procedurali, sono sanzionati secondo quanto previsto dalle norme stabilite dal C.O.N.I. Allo stesso modo, è punito ogni tentativo di alterare con qualsiasi mezzo i risultati delle analisi.

2. Nei confronti dell'aderente alla Federazione Italiana Nuoto che, convocato dall'Ufficio di Procura Anti-doping dei CONI o dalla Commissione di Indagine sul Doping dei CONI per i'assunzione di informazioni o per la contestazione deii'addebito, non si presenta senza giustificato motivo, viene applicata la sanzione della sospensione per un periodo da mesi 1 a mesi 6. Tale sanzione viene disposta, su richiesta dell'Ufficio di Procura Anti-doping o della Commissione di Indagine sul Doping, dalla Commissione di Disciplina federale e si cumula con le sanzioni eventualmente irrogate all'esito definitivo dei procedimento disciplinare.

3. All'esito delle indagini, sarà ridotta la sanzione da un minimo di un terzo ad un massimo di due terzi a favore deii'atieta che abbia fornito una collaborazione determinante per l'accertamento delle responsabilità con-

nesse alla vicenda di doping oggetto di indagine, con determinazione della Commissione di Indagine sul Doping, anche su richiesta dell'Ufficio di Procura Ami doping.

4. Uapplicazione delle sanzioni per i casi di positività al doping, viene regolata e definita secondo quanto di seguito riportato. Costituiscono violazione delle norme Anti doping:

A) La somministrazione e/o l'assunzione di sostanze appartenenti alle seguenti classi proibite di agenti farmacologici: Stimolanti - Narcotici Agenti anabolizzanti - Diuretici - Ormoni Peptidici e Glicoproteici ed analoghi.

B) L'utilizzo di metodi proibiti: Doping con Emotrasfusione Manipolazione farmaco logica chimica e fisica.

C) L'assunzione di sostanze appartenenti alle seguenti classi farmacologiche, il cui uso è soggetto a determinate restrizioni: Alcool Marijuana - Anestetici locali - Corticosteroidi - Bela-bloccanti, ricorrendo le specifiche condizioni, limitazioni e divieti stabiliti per ciascuna delle predette classi.

D) La somministrazione e/o l'assunzione delle seguenti sostanze: Efedrina - Feniipropanolarnina -Pseudoefedrina - Caffeina - Stricnina e relativi composti.

5. Per le violazioni di cui al precedente punto 4, lettere A, B e C sono applicate le seguenti sanzioni:

- due anni di sospensione per la prima infrazione;

- sospensione a vita per la seconda infrazione.

6. Per le violazioni di cui al precedente punto 4, lettera D) sono applicate le seguenti sanzioni:

* un massimo di tre mesi di sospensione per la prima infrazione;

* due anni di sospensione per la seconda infrazione;

* sospensione a vita per la terza infrazione.

7. Per la responsabilità delle Società sportive anche a titolo oggettivo si rimanda a quanto in proposito contemplato nei regolamenti di giustizia federale.

Per le Società degli sport di squadra riconosciute oggettivamente responsabili è sono previste le seguenti sanzioni:

a) perdita della gara, con il punteggio di 0 a 5, in occasione nella quale il controllo Anti doping risultato positivo per uno o più giocatori schierati in campo.

b) sanzioni pecuniarie a carico delle Società a seconda delle categorie (serie Al, A2, B, etc)

8. E’ facoltà della Federazione Italiana Nuoto prevedere per i casi di positività al doping, l'applicazione di sanzioni più gravi di quelle precedentemente enunciate, anche nel rispetto di quanto eventualmente stabilito, in materia di sanzioni Anti doping, dalle rispettive Federazioni Internazionali di appartenenza degli atleti riscontrati positivi.

9. Le sanzioni indicate al punto 5 sono applicate nella misura massima ivi prevista salvo più severe sanzioni previste dai regolamenti federali a coloro che, designati a sottoporsi al controllo Anti doping, lo abbiano volontariamente eluso.

10. Sanzioni più severe potranno essere applicate nei confronti dei medici, massaggiatori, allenatori, tecnici, dirigenti, arbitri e/o di altri tesserati che si siano resi corresponsabili delle violazioni di cui sopra.

11. Ultimato l'iter della giustizia sportiva federale, con l'adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari, il Segretario Federale provvede, con la massima tempestività, ad informare ufficialmente il Coordinamento Centrale Attività Anti-doping dei CONI circa i provvedimenti adottati, trasmettendo altresì gli atti dei giudice federale.

12. L'efficacia delle sanzioni per i casi di doping adottate da ciascuna Federazione, sia in via cautelare, sia alla conclusione dei procedimento disciplinare, si estende all'ambito di tutte le discipline sportive di competenza delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate. ]I Coordinamento Centrale Attività Anti-doping provvede, di volta in volta, a dare tempestiva comunicazione ufficiale alla Federazione Italiana Nuoto circa i provvedimenti disciplinari adottati dalle FISN in materia di doping.

13. L'illecito derivante dall'uso di sostanze o metodi dopanti si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.

14. Ove sussista contrasto tra le presenti disposizioni ed i regolamenti della FINA, troveranno applicazione questi ultimi, secondo i principi generali dell'ordinament

o sportivo.

TITOLO V

Disposizioni Finali

Art. 14.

Comunicazioni ai mezzi di informazione

L'emissione di comunicati e notizie relativi ad atti, informazioni, disposizioni, provvedimenti degli Organismi ed Uffici dei C.O.N.I. preposti attività Anti doping, è di esclusiva competenza dell'Ufficio Stampa dei C.O.N.I. Spetta alla Federazione Italiana Nuoto l'emissione dei comunicati stampa relativi agli analoghi atti di propri organi ed uffici.

La diffusione di notizie riguardanti i tesserati deve essere compatibile con le disposizioni di cui alla Legge n. 675/96.

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