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Dimensione Nuoto Pontedera: Doping |
TITOLO I
Principi Generali
Il presente regolamento disciplina il controllo medico
nelle manifestazioni federali ed extra federali ex Titolo IV R.0. della F.I.N.
per la prevenzione e la repressione dell'uso di sostanze proibite in conformità
alla delibera del C.F. n° 281 del 19/12/97
- Definizione del Doping nello Sport
- Il doping contravviene all'etica dello sport e della scienza
medica. Il doping consiste: nella somministrazione di sostanze
appartenenti alle classi proibite di agenti farmacologici o nell'utilizzo
di vari metodi proibiti.
- Il doping è contrario ai principi di lealtà e correttezza nelle
competizioni sportive, ai valori culturali dello sport, alla sua funzione
di valorizzazione delle genuine potenzialità fisiche e delle qualità
morali degli atleti.
- Il doping è proibito dal Comitato Olimpico Internazionale, dal
Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dalla Federazione Internazionale de
natation Amateur, dalla Federazione Italiana Nuoto.
- La somministrazione, l'assunzione e l'uso di sostanze e metodi doping
da parte di atleti e di soggetti dell'ordinamento sportivo, sono vietati e
comportano l'attivazione di un procedimento disciplinare, e l'applicazione
delle sanzioni stabilite dal C.O.N.I. e dai regolamenti della Federazione
Italiana Nuoto.
- L'elenco formulato dal CIO relativo alle "Classi di sostanze proibite
e dei metodi proibiti" in materia di doping è deliberato dal C.O.N.I. e
viene sottoposto a successivi aggiornamenti.
- L'elenco e gli aggiornamenti vengono comunicati alla Federazione
italiana Nuoto che provvede a recepirli nel proprio regolamento ed a darne
la massima divulgazione ai propri affiliati.
- Con il tesseramento ed il suo rinnovo, gli atleti assumono l'obbligo
di sottoporsi al controllo Anti doping.
TITOLO Il
Organismi ed Uffici Preposti all'Attività Anti-Doping
- Coordinamento Centrale Attività Anti-doping
- Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, a mezzo di un proprio
Ufficio denominato coordinamento Centrale Attività Anti-doping, svolge
funzioni di coordinamento in ordine all'effettuazione dei controlli Anti
doping ordinari, d'intesa con la Federazione Medico Sportiva Italiana e la
Federazione Italiana Nuoto; nonché, all'effettuazione dei controlli Anti
doping a sorpresa, disposti dalla Commissione per i Controlli Anti-doping
a Sorpresa del C.O.N.I. il Coordinamento Centrale Attività Anti-doping del
C.O.N.I. nella sua qualità di struttura di servizio dell'Ente, rende
disponibili le risorse necessarie per il funzionamento delle diverse
Commissioni operanti nell'ambito delle attività Anti doping anche
intraprendendo appropriati programmi di ricerca e di sviluppo concernenti
attività non rientranti nelle attribuzioni delle altre Commissioni;
pubblica e diffonde informazioni derivanti da ricerche e studi all'uopo
predisposti; promuove programmi educativi e campagne di informazione che
pongano in rilievo i rischi per la salute inerenti la pratica dei doping.
- Il Coordinamento Centrale Attività Anti-doping, ricevuta la
comunicazione di positività dalla Federazione Medico Sportiva Italiana e
determinata l'identità dell'atleta risultato positivo secondo quanto di
seguito indicato, informa il Presidente dei C.O.N.I., il Presidente della
Federazione Italiana Nuoto, l'Ufficio di Procura Anti-doping, la
Commissione di Indagine sul Doping, l'atleta e la società sportiva di
appartenenza circa l'esito positivo delle prime analisi e fissa un termine
per l'effettuazione, entro sette giorni, delle analisi di revisione,
comunicando all'atleta che ha facoltà di assistervi personalmente o
tramite un proprio delegato e di nominare un consulente di fiducia.
- Le analisi di revisione devono aver luogo anche in assenza dell'atleta
e/o dei suoi rappresentanti.
- La Federazione Italiana Nuoto ha il dovere di presenziare alle analisi
di revisione tramite un proprio delegato.
- Dell'esito delle analisi di revisione, il Coordinamento Centrale
Attività Anti-doping dà comunicazione al Presidente dei C.O.N.I., al
Presidente della Federazione Italiana Nuoto, all'atleta, alla società di
appartenenza, alla Commissione di indagine sul Doping ed all'Ufficio di
Procura Anti doping affinché, quest'ultimo, nel caso di confermata
positività,
- Commissione per i Controlli Anti-doping a Sorpresa
- E' istituita presso il C.O.N.I. la Commissione per i Controlli Antidoping
a Sorpresa, composta da un Presidente, da sette membri, di cui due con
l'incarico di Vice Presidente e da un Segretario senza diritto di voto. La
predetta Commissione, tramite la FMSI, dispone per l'effettuazione di
specifici controlli Anti doping a sorpresa, nel rispetto dei criteri e delle
modalità di seguito riportate.
- Potranno essere sottoposti a controlli Anti doping a sorpresa gli atleti
italiani e stranieri per società affiliate alla Federazione Italiana Nuoto. La
Commissione definisce l'elenco degli atleti italiani di interesse olimpico ed
internazionale, assoggettabili ai controlli a sorpresa. L'elenco, che viene
periodicamente aggiornato, deve essere comunicato al Coordinamento Centrale
Attività Anti-doping.
Per quanto riguarda gli altri atleti tesserati per la Federazione Italiana
Nuoto, ma non compresi nell'elenco suddetto, la Commissione delega ad un
Commissario Regionale nominato dal C.O.N.I., su proposta della Commissione
stessa, il compito di determinare, sulla base dei criteri indicati dalla
Commissione stessa, coloro che devono sottoporsi a controllo. La Commissione
può altresì individuare direttamente, sulla base di proprie scelte
discrezionali, ulteriori nominativi di atleti, anche stranieri tesserati dalla
Federazione Italiana Nuoto, da sottoporre ai controlli a sorpresa.
- La Commissione provvede ad assegnare a ciascun atleta, compreso
nell'elenco, un coefficiente di rischio dipendente dal suo livello di
qualificazione, dalla specialità, praticata dal periodo dell'anno, dal numero
e dall'esito di eventuali precedenti controlli già effettuati sul medesimo.
I dati suddetti sono immessi in un archivio computerizzato dai quale,
attraverso un apposito programma, si provvede, volta per volta, ad effettuare
il sorteggio di coloro che devono essere sottoposti a controllo.
I controlli Anti-doping a sorpresa possono essere disposti dall'Ufficio di
Procura Anti-doping del C.O.N.I. tramite la Commissione, ove i controlli
stessi siano ritenuti necessari per l'espletamento delle indagini.
- La Commissione provvede ad inviare all'atleta e, contestualmente alla
Federazione Italiana Nuoto, tramite telegramma, la convocazione per
l'effettuazione del prelievo Anti-doping. Detta comunicazione deve pervenire
con ventiquattro ore di anticipo rispetto all'ora di effettuazione del
prelievo. La Federazione Italiana Nuoto è tenuta a collaborare affinché
vengano notificati all'atleta, anche verbalmente, gli estremi della
convocazione.
L'atleta che non si presenti all'appuntamento fissato per il prelievo,
viene segnalato alla Federazione Italiana Nuoto ed al Coordinamento Centrale
Attività Anti-doping, per l'attivazione dei procedimento disciplinare da parte
dell'Ufficio di Procura Anti doping.
- La Commissione può, inoltre, in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno e
in particolare in occasione di gare, allenamenti o raduni, non prendere alcun
accordo preventivo con l'atleta e giungere, senza preavviso, nel luogo della
gara o dell'allenamento o in qualunque altro luogo idoneo ad incontrarlo.
In questo caso, gli incaricati dei controllo devono concedere all'atleta un
ragionevole lasso di tempo per portare a termine l'attività nella quale è in
quel momento impegnato. Il controllo deve iniziare entro un'ora dalla
notifica.
La Federazione Italiana Nuoto è tenuta a collaborare, tramite i suoi
rappresentanti, con le persone incaricate dei controllo a sorpresa.
- La Federazione Italiana Nuoto fornisce alla Commissione, con la massima
tempestività e precisione, le seguenti necessarie informazioni:
- Il nome di un referente federale Anti doping e degli eventuali
sostituti, in caso di sua assenza, incaricati di mantenere i rapporti con
la Commissione.
Tale figura è da ricercarsi nell'ambito della struttura amministrativa
federale (Segretario Generale o funzionario da questi delegato).
- L'elenco degli atleti di interesse olimpico od internazionale
assoggettabili ai controlli, individuati secondo le specifiche indicazioni
fornite dalla Commissione per i Controlli Anti-doping a Sorpresa alla
Federazione Italiana Nuoto e gli aggiornamenti connessi con l'evoluzione
delle situazioni agonistiche. Gli elenchi nominativi devono essere
corredati dagli indirizzi e dai numeri di telefono dell'atleta.
- Il calendario agonistico nazionale e quello internazionale ed ogni
variazione degli stessi che intervenga nel corso dell'anno.
- Il calendario dei raduni ed allenamenti previsti in Italia e
all'estero per gli atleti italiani di interesse nazionale ed
internazionale ed ogni sua variazione che intervenga nel corso dell'anno.
- I risultati agonistici ottenuti dagli atleti di interesse olimpico od
internazionale compresi nell'elenco di coloro che sono assoggettabili ai
controlli, nelle gare nazionali ed internazionali.
- I nominativi degli atleti italiani che sono stati sottoposti ai
controlli Anti doping, in gara e a sorpresa, da parte della Federazione
Italiana Nuoto e della FINA, nonché, l'esito dei suddetti controlli.
- I nominativi degli atleti italiani che, durante il periodo agonistico,
rimangono assenti dalle competizioni per più di dieci giorni in seguito a
malattia o ad infortunio.
- I nominativi dei referenti federali regionali ai quali il Commissario
Regionale nominato dal C.O.N.I. può fare riferimento per ottenere
informazioni sui calendari agonistici e sugli elenchi dei tesserati al
fine di determinare gli atleti, non compresi nelle fasce di interesse
olimpico od internazionale, da sottoporre a controllo.
Art. 4
Commissione Scientifica Anti-doping
- E' istituita, presso il Comitato olimpico Nazionale Italiano, in posizione
di piena autonomia rispetto ad esso, la Commissione Scientifica Anti-doping,
composta da esponenti delle diverse branche mediche, oltre che da esponenti
del C.O.N.I. stesso.
- La Commissione Scientifica Anti-doping ha, soprattutto, le seguenti
funzioni:
- fa e fa fare, commissionandola, ricerca scientifica negli ambiti e nei
campi ove sono richiesti approfondimenti e nuovi elementi di conoscenza. La
Commissione definisce i protocolli di ricerca, individua le modalità
operative, valuta i progetti e formula le relative proposte di
finanziamento. Essa provvede, inoltre, a diffondere i risultati più utili e
più interessanti;
- fa affermazioni e dichiarazioni di principio che inoltra al Presidente
del C.O.N.I. ed alla Giunta Esecutiva del C.O.N.I., sulla base sia dei dati
già acquisiti dalla Comunità Scientifica. sia di quelli derivati da nuove
acquisizioni della ricerca scientifica;
- svolge attività educativo - didattica, producendo testi e documenti a
carattere scientifico, con l'obiettivo di informare e di formare i
destinatari degli stessi, interni ed esterni al mondo sportivo;
- agisce da osservatorio della ricerca e della letteratura mondiale Anti
doping, con io scopo specifico di informarsi dettagliatamente su quanto
accade, nel mondo, a proposito dei doping nello sport;
- svolge azione di supporto, di consulenza, di garante e di controllo, in
tutti i casi in cui il C.O.N.I intraprende iniziative ricollegabili alla
ricerca operativa e, perciò, bisognose di un'autorità con specifica
competenza in materia.
Art. 5.
Commissione di Indagine sul Doping
- La Commissione di Indagine sul Doping, istituita presso il C.O.N.I. in
posizione di piena autonomia rispetto ad esso, ha la funzione di assumere
iniziative dirette ad acquisire elementi conoscitivi e a formulare proposte,
avvalendosi della collaborazione degli organi del C.O.N.I., della Federazione
Italiana Nuoto, ai fini di una più incisiva repressione dei fenomeno del
doping nello sport.
La Commissione ha altresì il compito di valutare le richieste formulate
dall'Ufficio di Procura Anti-doping e di decidere circa il deferimento dei
soggetto indagato ovvero l'archiviazione dei procedimento disciplinare. La
Commissione può effettuare specifici studi per la esatta individuazione della
normativa statale in materia di doping e indicare al C.O.N.I. ipotesi di
proposte modificative al riguardo. Può procedere alla ricognizione delle
regole sportive emanate dal C.I.O., dal C.O.N.I., dalla Federazione Italiana
Nuoto al fine di proporre interventi di coordinamento. Può esprimere pareri
giuridici su iniziative di altri organi preposti alla lotta al doping.
- La Commissione ha sede presso il C.O.N.I. La Commissione è composta da un
Presidente. da cinque a sette membri, di cui uno può essere nominato Vice
Presidente e altresì da un Segretario senza diritto di voto.
- La Commissione è convocata con lettera a firma dei Presidente direttamente
o tramite il Segretario.
- La Commissione si riunisce con l'intervento dei Presidente o dei Vice
Presidente e di almeno tre membri.
- La Commissione decide con il voto della maggioranza dei membri presenti,
in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- Delle riunioni della Commissione e degli atti da essa espletati viene
redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. La Commissione,
per l'esercizio delle proprie funzioni, può richiedere, per il tramite del
Coordinamento Centrale Attività Anti-doping di avvalersi della collaborazione
di funzionari, di tecnici e di mezzi del C.O.N.I.
- La Commissione, per quanto concerne il procedimento di indagine da parte
dell'Ufficio di Procura Anti-doping, ricevuti gli atti esamina le risultanze
probatorie, valuta le istanze e decide definitivamente circa il deferimento
dei soggetto indagato ovvero l'archiviazione del procedimento disciplinare.
Nei casi di supplemento di indagine da parte della Commissione, l'indagato od
il suo difensore, quest'ultimo iscritto ad una Federazione Sportiva Nazionale
o Disciplina Associata oppure ad un Albo professionale, possono depositare
avanti alla Commissione una memoria difensiva con eventuali allegati.
Dell'avvenuto deposito è data immediata notizia e copia all'Ufficio di
Procura Anti-doping.
Ove la Commissione lo ritenga necessario può convocare i soggetti indagati
invitandoli a nominare e farsi assistere da un difensore di fiducia.
All'audizione partecipa anche, in contraddittorio con i soggetti sottoposti
al procedimento, il Procuratore titolare delle indagini.
- Il procedimento disciplinare per la parte concernente la Commissione di
Indagine sul Doping è regolato dal successivo art 12
Art. 6.
L'Ufficio di Procura Anti-doping
- L'Ufficio di Procura Anti-doping istituito presso il C.O.N.I. in posizione
di piena autonomia rispetto ad esso ha la funzione di compiere gli atti
necessari all'accertamento delle responsabilità dell'atleta e di altri
aderenti alla Federazione Italiana Nuoto che abbiano posto in essere
comportamenti che costituiscono violazione di norme in materia di doping.
L'Ufficio di Procura ha sede presso il C.O.N.I.
- L'Ufficio di Procura Anti-doping è competente in via esclusiva ad indagare
in ordine all'uso, alla vendita, alla cessione o, comunque. al procacciamento
all'atleta di sostanze doping, alla istigazione, anche non accolta, e
all'accordo, anche non attuato, per farne uso, ed altresì all'uso, da parte
dell'atleta di metodi vietati dalle norme in materia di doping.
- L'Ufficio di Procura Anti-doping è composto da un Procuratore Capo, da
sette Procuratori e da un Segretario.
- Completata l'indagine, l'Ufficio di Procura, nel caso in cui siano emersi
elementi di responsabilità trasmette gli atti alla Commissione di Indagine sul
Doping, per il deferimento dell'indagato al competente Organo di Giustizia
Federale (Procuratore federale) ovvero per l'eventuale archiviazione. Nei
diversi gradi di giudizio dinanzi al suddetto Organo federale l'accusa è
esercitata, in via esclusiva, dal componente l'Ufficio di Procura Anti-doping
del CONI che ha condotto le indagini. La Federazione Italiana Nuoto è tenuta a
comunicare, con un preavviso di minimo 3 gg. il luogo, la data e l'orario di
trattazione dei casi affinché il Procuratore titolare delle indagini possa,
altresì, essere presente per sostenere l'accusa ovvero delegare a
rappresentarlo l'Organo federale con analoghe competenze (Procuratore
federale)
- Il Procuratore Capo assegna i procedimenti di indagine ad uno o più
Procuratori ovvero li effettua personalmente e coordina l'attività dei
Procuratori. Il Procuratore designato conduce l'indagine e, avvalendosi dei
Segretario, cura gli adempimenti ad essa connessi.
- L'Ufficio di Procura Anti-doping, nell'esercizio delle funzioni, per
l'espletamento delle indagini può richiedere, per il tramite dei Coordinamento
Centrale Attività Anti-doping di avvalersi di funzionari, tecnici e mezzi del
C.O.N.I. ovvero di consulenti esterni.
Art. 7.
Federazione Medico Sportiva Italiana
L'espletamento dei controlli Anti doping ordinari ed a sorpresa è svolto
dalla Federazione Medico Sportiva Italiana alla quale sono conferiti il compito
e la responsabilità di designare gli Ispettori Medici incaricati delle
operazioni di prelievo delle urine e delle connesse formalità, in occasione
delle gare, allenamenti o raduni, ed altresì di disporre per le effettuazioni
delle analisi presso il Laboratorio di Analisi Anti-doping della FMSI stessa,
secondo le modalità ed i termini stabiliti dalle presenti norme.
Art. 8.
Commissione Federale dei Controllo Anti-doping
- E' istituita presso la sede federale, la Commissione Federale del
Controllo Anti-doping presieduta da un Presidente e composta da 2 membri ed
una segretaria.
- La Commissione ha il compito di garantire il funzionamento dei controlli
sul territorio nazionale ed altresì di designare i responsabili Anti doping
federali locali che dovranno seguire direttamente le operazioni secondo le
modalità e le procedure di cui al Regolamento Anti-doping federale.
- La Commissione procederà, tramite sorteggio, alla designazione delle gare
oggetto di controllo Anti doping che saranno sia quelle previste dalla
normativa federale, che altre indicate dal CONI che dalla FINA. Di tale
calendario darà tempestiva comunicazione alla FMSI che provvederà a sua volta
alla designazione degli Ispettori medici.
- La Commissione ha inoltre la facoltà di disporre per l'effettuazione dei
controllo Anti doping in occasione di partite, play off, semifinali, di
situazioni al di fuori dell'attività agonistica (tornei e allenamenti), di
raduni collegiali, e quando sussistono gravi e giustificati motivi.
- Sulla designazione delle gare oggetto di controlli Anti doping, sulle
designazioni degli ispettori Medici, sulle decisioni assunte dalla Commissione
Federale dei Controllo Anti-doping, sulla esecuzione dei prelievi dovrà essere
mantenuto il segreto d'ufficio.
TITOLO III
Norme Procedurali
Art. 9.
Norme Procedurali per l'effettuazione dei Controlli
Anti-doping
- La Federazione Italiana Nuoto ha l'obbligo di predisporre il programma
annuale dei Controlli Anti doping inserendo nel bilancio di previsione la
corrispondente previsione di spesa. La realizzazione del programma avverrà
d'intesa con la FMSI e verrà regolata da apposita convenzione che sarà
deliberata dal Consiglio Federale previa acquisizione del parere del
Coordinamento Centrale Attività Anti doping. La Commissione per i Controlli
Anti-doping a Sorpresa deve provvedere ad indicare alla FMSI le località, le
date, gli orari relativi a gare, allenamenti o raduni, in occasione dei quali
devono essere effettuati i controlli Anti doping a sorpresa.
- Ricevuta comunicazione da parte della Commissione Federale del Controllo
Anti-doping relativamente alla gara oggetto di controlli Anti doping, la FMSI
provvede alla designazione degli Ispettori Medici.
- Per l'effettuazione dei controlli Anti doping, le società ospitanti o gli
enti organizzatori sono tenuti a mettere a disposizione un apposito locale,
possibilmente vicino agli spogliatoi degli atleti, nel quale devono essere
espletate le operazioni di controllo previste. Il locale deve essere idoneo
allo scopo, dotato di gabinetto e doccia, di un tavolo e sedie e fornito di
almeno due tipi di bibite analcoliche diverse, gasate e non gasate.
- Gli atleti, i medici sociali, i massaggiatori, i tecnici, i dirigenti
accompagnatori e le società sono tenuti a prestare la massima collaborazione
per il miglior espletamento e rispetto delle procedure del controllo Anti
doping.
- L'ispettore Medico incaricato di effettuare il prelievo viene designato
dalla FMSI con lettera ufficiale. Copia della lettera viene consegnata
dall'Ispettore Medico al responsabile della organizzazione della gara o della
società ospitante.
- Nel locale adibito al controllo Anti-doping, il responsabile locale della
Federazione Italiana Nuoto procede, tramite sorteggio, alla designazione degli
atleti che devono essere sottoposti al prelievo, nel rispetto delle modalità e
dei termini previsti dal regolamento (sempre alla presenza dell'arbitro: per
la pallanuoto alla fine dei 3' tempo, per il nuoto, il gran fondo ed il
salvamento prima della partenza della gara, per il nuoto sincronizzato ed i
tuffi prima dell'inizio delle finali).
Possono essere sottoposti a controllo anche gli atleti espulsi o ritirati
nel corso della gara, e quelli che l'hanno abbandonata per un infortunio tale
da non richiedere l'immediato ricovero ospedaliero.
- Entro un'ora dalla avvenuta notifica del prelievo gli atleti designati
devono recarsi nel locale riservato al controllo Anti doping. L'ispettore
Medico deve accertare, d'intesa con il responsabile locale della Federazione
Italiana Nuoto, che le operazioni di prelievo siano predisposte in maniera da
garantirne la regolarità con il minor disagio per gli atleti designati, ai
quali deve essere illustrata la procedura per la raccolta dei campione.
- Gli atleti, identificati dall'ispettore Medico, previa, se del caso,
esibizione di legale documento di riconoscimento devono restare nel locale
riservato al controllo Anti doping fino ad avvenuto prelievo dei campione ed
alla conclusione delle connesse operazioni.
- Ciascun atleta utilizza:
- un recipiente per la raccolta delle urine;
- un flacone contrassegnato con la lettera A;
- un flacone contrassegnato con la lettera B
- Oltre all'ispettore Medico ed agli atleti designati, sono esclusivamente
ammessi nel locale, il medico oppure in sua assenza, il dirigente
accompagnatore della società o dell'atleta ed il rappresentante della
Federazione Italiana Nuoto. La raccolta del campione di urine, nell'apposito
recipiente, deve avvenire alla presenza dell'ispettore Medico. Ciascun atleta
deve rimanere nel locale fino a che non produce la quantità minima di urina
pari ad almeno 75 ml, e può assumere bevande analcoliche, gasate o non gasate.
Qualora la quantità di urina prodotta dall'atleta sia insufficiente, il
campione incompleto viene sigillato e l'atleta rimane sotto osservazione. Ove
l'attesa per il prelievo si protragga, l'ispettore Medico, a sua esclusiva
discrezione, può consentire all'atleta di fare la doccia e vestirsi, senza
lasciare il locale. Il campione prelevato viene dissigillato quando l'atleta è
in grado di produrre l'ulteriore quantità di urina necessaria per completare
le operazioni di prelievo.
Una volta prodotto il campione, l'atleta, in presenza dell'ispettore
Medico, travasa l'urina dal recipiente ai flaconi A e B. Ciascun flacone viene
chiuso con l'applicazione di un sigillo recante un numero di codice.
- L'ispettore Medico effettua la misura dei pH e della densità utilizzando
il residuo di urina che si trova nel recipiente usato per il prelievo e
riporta il risultato sul verbale di prelievo Anti doping. Il valore del pH
deve essere compreso fra il 5 e 7 ed il valore della densità deve essere
uguale o superiore a 1.010. Qualora il campione prelevato non rientri in tali
parametri si deve procedere ad una ulteriore raccolta di urine.
- L'ispettore Medico deve compilare, per ciascun atleta sottoposto al
controllo, il verbale di prelievo Anti doping, relativo ai controlli ordinari
in quattro copie autoricalcanti che, debitamente firmate dall'atleta,
dall'ispettore Medico, dall'ispettore FIN e dal medico o dirigente
accompagnatore della società di appartenenza dell'atleta, devono essere
inviate, in originale, come segue:
- la prima copia non contiene alcun dato identificativo dell'atleta e deve
essere inserita nell'apposita busta indirizzata al Laboratorio di Analisi
Anti-doping della FMSI;
- la seconda copia deve essere inserita nell'apposita busta indirizzata al
Coordinamento Centrale Attività Anti doping. Sul fronte esterno di tale
busta devono essere riportati a cura dell'ispettore Medico i riferimenti
relativi alla Federazione Italiana Nuoto, alla gara, alla località, ed alla
data di svolgimento;
- la terza copia deve essere inserita nell'apposita busta indirizzata alla
Federazione Italiana Nuoto. Sul fronte esterno di tale busta devono essere
riportati, a cura dell'ispettore Medico, i riferimenti relativi alla
Federazione Italiana Nuoto, alla gara, alla località ed alla data di
svolgimento;
- la quarta copia viene consegnata all'atleta, oppure al dirigente
accompagnatore od al medico della società di appartenenza dell'atleta
controllato.
Sulle copie di cui alle lettere b), c), d) devono essere riportati i dati
identificativi dell'atleta.
Ciascuna delle buste indicate ai precedenti punti a), b), e), deve contenere
le copie del verbale di prelievo Anti doping relative agli atleti controllati.
Le buste di cui ai punti b) e c) a loro volta devono essere inserite nella
speciale busta impermeabile che è sigillata dall'ispettore Medico e viene
ritirata integra presso il Laboratorio Anti-doping della FMSI da un
rappresentante dei Coordinamento Centrale Attività Anti-doping che provvede al
loro inoltro ai destinatari.
- L'ispettore Medico deve compilare in ogni sua parte il verbale di prelievo
Anti-doping, richiedendo all'atleta e riportando sul modulo le dichiarazioni
su qualsiasi trattamento farmacologico e/o medico al quale l'atleta si sia
sottoposto nelle ultime settimane. In particolare, devono essere segnalati sul
verbale di prelievo Anti-doping, eventuali comportamenti, tentativi od azioni
condotte da atleti, medici, massaggiatori, allenatori, tecnici o dirigenti od
altri, tesi ad evitare che l'atleta designato si sottoponga al controllo
Anti-doping, ovvero che vengano attuati comportamenti e tentativi che
contravvengono alla corretta esecuzione dei prelievo.
- Ciascun flacone contrassegnato con la lettera A deve essere inserito nel
contenitore contrassegnato con la lettera A. Ciascun flacone contrassegnato
con la lettera B deve essere inserito nel contenitore contrassegnato con la
lettera B. Ciascun contenitore viene chiuso con un sigillo contraddistinto da
un numero di codice.
- I contenitori A e B debitamente sigillati e la busta impermeabile
contenente la documentazione indicata precedentemente, devono essere inseriti
nella apposita borsa per la spedizione che è a sua volta chiusa con un sigillo
codificato.
Tutte le suddette operazioni devono essere eseguite alla presenza
dell'atleta e del Medico (o del dirigente accompagnatore) della società o
dell'atleta. A questi è consentito di constatare che i flaconi, i contenitori
e la borsa siano stati sigillati in modo corretto e che i numeri di codice dei
sigilli relativi ai flaconi ed ai contenitori corrispondano a quanto riportato
sui verbale di prelievo Anti doping. Detto modulo deve essere firmato
dall'atleta, il quale in tal modo attesta la corretta esecuzione della
procedura seguita per l'effettuazione dei prelievo, dal medico (oppure dal
dirigente accompagnatore) della società o dell'atleta, e dall'ispettore
Medico. Le firme delle persone precedentemente indicate devono essere apposte
sul verbale di prelievo Anti doping dopo che i contenitori A e B sono stati
chiusi e sigillati.
- L'inoltro della borsa è effettuato con mezzo celere, secondo le
disposizioni impartite dalla Federazione Italiana Nuoto. Sarà cura della
Federazione Italiana Nuoto garantire la non manomissibilità dei materiali
utilizzati per i prelievi al fine di assicurare la non alterabilità e/o
inquinabilità dei campioni prelevati.
L'apertura della borsa e dei contenitore A deve essere effettuata presso la
sede dei Laboratorio Anti doping. I flaconi A vengono estratti dai contenitore e
dissigillati dal responsabile dei Laboratorio ed i loro contenuti vengono
utilizzati per la prima analisi dei campioni prelevati.
Il contenitore B viene conservato sigillato nel frigorifero del Laboratorio
e, in caso di presunta positività della prima analisi viene dissigillato in
occasione dell'analisi di revisione. Dal contenitore B viene estratto il flacone
B relativo all'atleta riscontrato positivo alla prima analisi alla presenza di
un rappresentante della Federazione Italiana Nuoto e di un rappresentante dei
Coordinamento Centrale Attività Anti doping.
Alle operazioni di contro analisi ha facoltà di assistere l'atleta
interessato e/o un suo rappresentante.
Per quanto attiene alle procedure si rimanda a quanto previsto al successivo
art. 11.
Le analisi dei campioni A e B vengono svolte esclusivamente dalla FMSI per il
tramite dei proprio Laboratorio di Analisi Anti-doping secondo le modalità e le
norme stabilite dal CIO.
Art. 10
Norme Procedurali per l'effettuazione dei
Controlli Anti-doping a Sorpresa
- L'intera procedura dei controllo Anti doping deve avvenire in un locale
che presenta caratteristiche tali da consentire il rispetto delle norme per il
prelievo di seguito indicate. L'accesso al locale è consentito solo
all'atleta, al medico o ad altro rappresentante della Federazione Italiana
Nuoto, ai membri dello staff medico incaricati della raccolta dei campioni, ai
rappresentanti della Commissione per i Controlli Anti-doping a Sorpresa.
Nel locale in cui viene raccolto il campione di urina può accedere un solo
atleta alla volta, unicamente al medico incaricato dei controllo.
A ciascun atleta deve essere illustrata la procedura per la raccolta dei
campione.
L'atleta deve scegliere un flacone sterile sigillabile tra altri uguali
resi disponibili e deve produrre il campione di urina sotto il diretto
controllo di un membro dello staff medico. La quantità minima di urina
richiesta è di 75 ml.
Se la quantità di urina che l'atleta ha prodotto è insufficiente, il
campione incompleto viene comunque sigillato e codificato. L'atleta resta,
quindi, sotto osservazione dello staff medico fino a quando non produce un
ulteriore quantitativo di urina per completare la procedura di prelievo.
L'atleta, in presenza di un membro dello staff medico, suddivide il
campione raccolto, versandone i due terzi circa in un flacone contrassegnato
con la lettera "A" ed il rimanente terzo in un altro flacone contrassegnato
con la lettera "B"- Entrambi i flaconi vengono chiusi e sigillati con un
numero di codice.
Sul residuo di urina rimasto nel recipiente utilizzato per la raccolta,
viene effettuata la misurazione della densità e dei pH. Il valore dei pH deve
essere compreso fra 5 e 7 e il valore della densità deve essere uguale o
superiore a 1.010. Se il campione non rientra in tali parametri si deve
procedere ad una ulteriore raccolta di urine.
- Il verbale di prelievo Anti doping relativo all'effettuazione dei
controllo a sorpresa viene compilato dal medico e dal rappresentante della
Commissione per i Controlli Anti-doping a Sorpresa.
All'atleta viene richiesto di dichiarare qualsiasi trattamento farmacologico
e medico al quale si sia sottoposto nelle ultime settimane.
L'atleta, firmando il modulo, attesta l'accuratezza e la correttezza delle
procedure con cui è stato effettuato il prelievo.
Qualsiasi irregolarità venga rilevata dall'atleta o dal rappresentante
federale deve essere annotata sul verbale di prelievo Anti doping prima che esso
venga firmato.
Il verbale di prelievo Anti doping deve essere sottoscritto, oltre che
dall'atleta, da un rappresentante della Commissione per i Controlli Anti-doping
a Sorpresa (o dal Commissario Regionale nominato dal C.O.N.I.), dal
rappresentante della Federazione Italiana Nuoto e dall'ispettore Medico.
Il verbale di prelievo Anti doping è formato da quattro copie
autoricalcanti:
- la prima copia è destinata al Laboratorio di Analisi Anti-doping della
FMSI;
- la seconda copia è destinata al Coordinamento Centrale Attività
Anti-doping;
- la terza copia è destinata alla Federazione Italiana Nuoto;
- la quarta copia è destinata all'atleta.
- Sarà cura dei Coordinamento Centrale Attività Anti-doping inviare
tempestivamente alla Commissione per i Controlli Anti-doping a Sorpresa
fotocopia dei verbale di prelievo Anti doping relativo a ciascun atleta
controllato.
La copia destinata al Laboratorio di Analisi Anti-doping non deve contenere
informazioni sull'identità dell'atleta, ne, alcun dato che possa consentire di
identificare l'atleta stesso o il rappresentante federale e viene trasmessa al
Laboratorio unitamente ai campioni delle urine. Le copie destinate al
Coordinamento Centrale Attività Anti-doping, alla Federazione Italiana Nuoto
ed all'atleta, vengono inserite in buste distinte poi sigillate e consegnate
direttamente al rappresentante della Commissione per i Controlli Anti-doping a
Sorpresa, al medico della Federazione o ad altro rappresentante federale e
all'atleta, con l'obbligo, per ciascun destinatario, di conservarle con la
massima cura e il divieto di aprirle o manometterle. Sui lembi della busta
dell'atleta, al momento della consegna, il rappresentante della Commissione
per i Controlli Anti-doping a Sorpresa e l'atleta appongono la propria firma.
Trascorso un mese dalla data di effettuazione dei controllo, qualora il
Coordinamento non abbia richiesto all'atleta la busta in suo possesso, lo
stesso potrà aprirla o disfarsene.
- Nel corso delle operazioni di cui ai precedenti capoversi il
rappresentante della commissione per i Controlli Anti-doping a Sorpresa può
essere sostituito da persona appositamente delegata da parte della stessa
Commissione. In caso di eventuale assenza dei rappresentante federale, le
relative funzioni possono essere svolte dal Commissario Regionale di cui
all'art. 4 dei presente regolamento. Allorché, la Federazione Medico Sportiva
Italiana comunica il risultato della prima analisi, la Commissione, tramite i
propri Commissari Regionali, si riserva di recuperare la busta in possesso
dell'atleta. Dopo averne constatato l'integrità, il Commissario provvede ad
aprirla alla presenza dell'atleta ed a certificare sulla busta il suo
contenuto. Sia il Commissario che l'atleta appongono. infine, la propria firma
sulla certificazione.
Un'analoga procedura viene attuata, direttamente da un rappresentante della
Commissione per i Controlli Anti-doping a Sorpresa per la busta (o le buste,
nel caso di più controlli) in possesso della Federazione Italiana Nuoto.
Contestualmente, alla presenza dei rappresentanti della Federazione
Italiana Nuoto, si provvede ad aprire le buste affidate al Coordinamento ed a
certificarne il contenuto con la sottoscrizione del rappresentante della
Commissione e di almeno uno dei rappresentanti della Federazione Italiana
Nuoto.
- Le analisi dei campioni vengono svolte dalla FMSI per il tramite dei
proprio Laboratorio di Analisi Anti-doping secondo le modalità e le norme
indicate dal CIO. L'esito della prima analisi viene comunicato immediatamente
dalla FMSI al Coordinamento Centrale Attività Antidoping che provvede, in
presenza dei rappresentanti della Federazione Italiana Nuoto, ad aprire le
buste per verificare la corrispondenza dei codici con i nomi degli atleti
controllati ed altresì al rappresentante della Commissione per i Controlli
Anti-doping a Sorpresa.
- Il Coordinamento Centrale Attività Anti-doping informa dell'esito il
Presidente dei C.O.N.I., il Presidente della Federazione Italiana Nuoto, la
Commissione di Indagine sul Doping, l'Ufficio di Procura Anti-doping, l'atleta
e la società di appartenenza. Il Coordinamento fissa la data per
l'effettuazione, entro sette giorni, delle analisi di revisione, comunicando
all'atleta che ha facoltà di assistervi personalmente o tramite un proprio
delegato e di nominare un consulente di fiducia.
Dell'esito delle analisi di revisione, il Coordinamento Centrale Attività
Antidoping, dà comunicazione al Presidente dei C.O.N.I., al Presidente della
Federazione Italiana Nuoto, all'atleta, alla società di appartenenza, alla
Commissione per i Controlli Anti-doping a Sorpresa, alla Commissione di
Indagine sul Doping ed all'Ufficio di Procura Anti doping. Quest'ultimo in
caso di confermata positività, avvia il procedimento di indagine.
- A conclusione dei procedimento disciplinare, la Federazione Italiana Nuoto
è tenuta a comunicare tempestivamente i provvedimenti adottati al
Coordinamento Centrale Attività Anti-doping, che provvedere ad informare
ufficialmente il Presidente dei C.O.N.I., la Commissione di Indagine sul
Doping, l'Ufficio di Procura Anti-doping e la Commissione per i Controlli
Anti-doping a Sorpresa.
TITOLO IV
Adempimenti e Sanzioni
Art. 11.
Adempimenti conseguenti ai casi di positività
- I risultati delle analisi sono comunicati dalla FMSI al
Coordinamento Centrale Attività Anti doping. L'accertamento della identità
dell'atleta avviene mediante il confronto contestuale presso il C.O.N.I. tra
il documento anonimo relativo all'esito di positività, emesso dal Laboratorio
Anti-doping, il documento in possesso dei Coordinamento Centrale Attività
Anti-doping ed il documento in possesso della Federazione Italiana Nuoto.
Detti documenti vengono chiusi, in occasione dei prelievo, nelle apposite
buste destinate rispettivamente alla Federazione Italiana Nuoto ed al
Coordinamento Centrale Attività Anti-doping e dagli stessi conservate chiuse.
Ai fini dell'identificazione dell'atieta i rappresentanti dei Coordinamento
Centrale Attività Anti-doping e della Federazione Italiana Nuoto debbono
presentare le buste chiuse che verranno aperte per la circostanza.
- Qualora l'esito della prima analisi risulti positivo, il Coordinamento
Centrale Attività Anti-doping provvede con la massima tempestività a darne
comunicazione al Presidente del C.O.N.I., al Presidente della Federazione
Italiana Nuoto (a mezzo fax e Raccomandata), all'atleta risultato positivo ed
alla società di appartenenza (a mezzo telegramma e Raccomandata), alla
Commissione di Indagine sul Doping, all'Ufficio di Procura Anti-doping e, per
i controlli da essa disposti, alla Commissione per i Controlli Anti-doping a
Sorpresa.
- L'analisi di revisione viene comunque effettuata dal Laboratorio di
Analisi Anti-doping della FMSI entro i sette giorni successivi alla data di
invio della comunicazione di positività da parte dei Coordinamento Centrale
Attività Anti doping. La data fissata per l'analisi di revisione è comunicata
al Presidente della Federazione Italiana Nuoto (a mezzo fax e Raccomandata),
all'atleta riscontrato positivo ed alla sua società (a mezzo telegramma e
Raccomandata). All'analisi di revisione può assistere l'atleta interessato
oppure un suo rappresentante, appositamente delegato dall'atleta stesso o
dalla società di appartenenza con lettera o telegramma che pervenga al
Coordinamento Centrale Attività Anti-doping, entro e non oltre le 24 ore
precedenti la data stabilita per l'analisi di revisione. L'atleta o il
rappresentante delegato possono essere assistiti da un perito, il cui
nominativo e qualifica devono essere notificati nel termine precedentemente
previsto
- All'apertura dei campioni relativi all'analisi di revisione deve assistere
un rappresentante della Federazione Italiana Nuoto ed un funzionario delegato
dal Coordinamento Centrale Attività Anti doping.
Qualora, a seguito dell'analisi di revisione, venga confermato l'esito di
positività, il Coordinamento Centrale Attività Anti-doping, dopo aver ricevuto
la immediata comunicazione ufficiale da parte della FMSI, provvede a darne
comunicazione ai Presidente dei C.O.N.I., al Presidente della Federazione
Italiana Nuoto (a mezzo fax e Raccomandata), all'atleta risultato positivo,
alla sua società di appartenenza (a mezzo telegramma e Raccomandata) ed alla
Commissione di Indagine sul Doping. Il Coordinamento Centrale Attività
Anti-doping provvede inoltre a trasmettere tempestivamente gli atti, per gli
adempimenti di rispettiva competenza, all'Ufficio di Procura Anti-doping e,
per i controlli da essa disposti, alla Commissione per i Controlli Anti-doping
a Sorpresa.
- Qualora l'analisi di revisione fornisca esito negativo, sarà cura dei
Coordinamento Centrale Attività Anti-doping dare analoga comunicazione
ufficiale alle Autorità ed Organismi dei C.O.N.I. precedentemente citati.
I risultati dell'analisi di revisione sono inappellabili.
- L'atleta confermato positivo deve essere sospeso in via cautelare dal
Procuratore Federale e non può svolgere attività sportiva fino all'esito della
decisione definitiva della Commissione di disciplina della Federazione
Italiana Nuoto. La FMSI nel rispetto degli accordi previsti dalle norme di
accredito del ciò, è tenuta a dare tempestiva comunicazione dell'esito
positivo delle analisi direttamente alla Federazione Internazionale di
appartenenza.
Art. 12
Procedimento disciplinare
- L'accertamento dell'assunzione di sostanze o dell'uso di metodi vietati
dai regolamenti da parte di atleti o di altri soggetti dell'ordinamento
sportivo, ovvero il rifiuto dei prelievo o la sua elusione comporta
l'attivazione dei procedimento di indagine e dei procedimento disciplinare
secondo le norme emanate dal C.O.N.I. e dai regolamenti della Federazione
Italiana Nuoto.
L'applicazione delle sanzioni previste è di competenza esclusiva degli
organi di giustizia della Federazione Italiana Nuoto, sulla base dei
provvedimento di deferimento adottato dalla Commissione di Indagine sul Doping
dei CONI.
L'Ufficio di Procura Anti-doping dei CONI è competente e responsabile, in
via esclusiva, dei procedimento di indagine e può avvalersi della
collaborazione degli Organi di Giustizia federali di analoga competenza.
- Il Segretario Federale dà attuazione ai provvedimenti relativi alle
indagini adottati dall'Ufficio di Procura Anti-doping dei CONI. In particolare
collabora per la citazione degli aderenti alla Federazione convocati a
comparire dinanzi all'organismo suddetto, per l'esecuzione di ogni
accertamento disposto dallo stesso e per l'eventuale citazione dei propri
tesserati dinanzi alla Commissione di Indagine sul Doping dei CONI.
- Al termine dei procedimento di indagine, l'Ufficio di Procura Antidoping
dei CONI trasmette gli atti alla Commissione di Indagine sul Doping dei CONI
affinché, decida in ordine al deferimento dell'atleta e/o degli altri soggetti
indagati dinanzi all'Ufficio di Procura Federale, ovvero all'archiviazione dei
procedimento.
- Qualora dal procedimento di indagine risultino fatti costituenti reato,
l'Ufficio di Procura Anti-doping ovvero la Commissione di Indagine sul Doping,
trasmettono gli atti relativi al Presidente dei C.O.N.I. per l'immediata
denuncia all'Autorità Giudiziaria mentre le indagini proseguono per
l'accertamento delle responsabilità disciplinari.
- La Commissione di Indagine sul Doping ove ritenga che sussistano elementi
di responsabilità di aderenti alla Federazione emette il provvedimento di
deferimento dei soggetto indagato, trasmettendo gli atti all'Ufficio di
Procura Federale, e dandone comunicazione ufficiale al soggetto deferito ed
alla sua società, al Procuratore titolare dell'indagine, al Presidente dei
C.O.N.I., al Presidente della Federazione Italiana Nuoto, al Coordinamento
Centrale Attività Anti-doping e, per i controlli da essa disposti alla
Commissione per i Controlli Anti-doping a Sorpresa.
- Ove non sussistano elementi di responsabilità la Commissione di Indagine
sul Doping dispone l'archiviazione dei procedimento, provvedendo alle
comunicazioni di cui sopra.
- La Federazione Italiana Nuoto, ricevuta dalla Commissione di Indagine sul
Doping la comunicazione relativa al provvedimento di deferimento, dà corso
all'attivazione dei procedimento disciplinare dinanzi alla Commissione di
Disciplina federale, il quale provvede, nel rispetto delle norme regolamentari
federali, all'applicazione delle sanzioni previste.
- Nei diversi gradi di giudizio dinanzi ai competenti organi federali di
giustizia, (Procuratore Federale,Giudice Unico, Commissione di Disciplina,
Commissione d'Appello, Corte Federale), l'accusa è sostenuta, in via
esclusiva, dai componente l'Ufficio di Procura che ha condotto le indagini.
- Rientra nel potere dell'Ufficio di Procura Anti-doping proporre
impugnazione avverso il provvedimento emesso dall'Organo Federale di l' grado
secondo le disposizioni contenute nel Regolamento di giustizia.
Art. 13.
Violazioni delle Norme Anti-doping e relative sanzioni
l. Con il tesseramento ed il suo rinnovo, gli atleti assumono l'obbligo
di sottoporsi al controllo Anti doping. Qualsiasi inosservanza, da parte degli
atleti, delle modalità regolamentari, cosi come il rifiuto o l'elusione dei
prelievo ovvero l'effettuazione dello stesso in maniera non conforme alle norme
procedurali, sono sanzionati secondo quanto previsto dalle norme stabilite dal
C.O.N.I. Allo stesso modo, è punito ogni tentativo di alterare con qualsiasi
mezzo i risultati delle analisi.
2. Nei confronti dell'aderente alla Federazione Italiana Nuoto che,
convocato dall'Ufficio di Procura Anti-doping dei CONI o dalla Commissione di
Indagine sul Doping dei CONI per i'assunzione di informazioni o per la
contestazione deii'addebito, non si presenta senza giustificato motivo, viene
applicata la sanzione della sospensione per un periodo da mesi 1 a mesi 6. Tale
sanzione viene disposta, su richiesta dell'Ufficio di Procura Anti-doping o
della Commissione di Indagine sul Doping, dalla Commissione di Disciplina
federale e si cumula con le sanzioni eventualmente irrogate all'esito definitivo
dei procedimento disciplinare.
3. All'esito delle indagini, sarà ridotta la sanzione da un minimo di un
terzo ad un massimo di due terzi a favore deii'atieta che abbia fornito una
collaborazione determinante per l'accertamento delle responsabilità con-
nesse alla vicenda di doping oggetto di indagine, con determinazione della
Commissione di Indagine sul Doping, anche su richiesta dell'Ufficio di Procura
Ami doping.
4. Uapplicazione delle sanzioni per i casi di positività al doping, viene
regolata e definita secondo quanto di seguito riportato. Costituiscono
violazione delle norme Anti doping:
A) La somministrazione e/o l'assunzione di sostanze appartenenti alle
seguenti classi proibite di agenti farmacologici: Stimolanti - Narcotici Agenti
anabolizzanti - Diuretici - Ormoni Peptidici e Glicoproteici ed analoghi.
B) L'utilizzo di metodi proibiti: Doping con Emotrasfusione Manipolazione
farmaco logica chimica e fisica.
C) L'assunzione di sostanze appartenenti alle seguenti classi
farmacologiche, il cui uso è soggetto a determinate restrizioni: Alcool
Marijuana - Anestetici locali - Corticosteroidi - Bela-bloccanti, ricorrendo le
specifiche condizioni, limitazioni e divieti stabiliti per ciascuna delle
predette classi.
D) La somministrazione e/o l'assunzione delle seguenti sostanze: Efedrina
- Feniipropanolarnina -Pseudoefedrina - Caffeina - Stricnina e relativi
composti.
5. Per le violazioni di cui al precedente punto 4, lettere A, B e C sono
applicate le seguenti sanzioni:
- due anni di sospensione per la prima infrazione;
- sospensione a vita per la seconda
infrazione.
6. Per le violazioni di cui al precedente punto 4, lettera D) sono
applicate le seguenti sanzioni:
* un massimo di tre mesi di sospensione per la prima infrazione;
* due anni di sospensione per la seconda infrazione;
* sospensione a vita per la terza infrazione.
7. Per la responsabilità delle Società sportive anche a titolo oggettivo
si rimanda a quanto in proposito contemplato nei regolamenti di giustizia
federale.
Per le Società degli sport di squadra riconosciute oggettivamente
responsabili è sono previste le seguenti sanzioni:
a) perdita della gara, con il punteggio di 0 a 5, in occasione nella
quale il controllo Anti doping risultato positivo per uno o più giocatori
schierati in campo.
b) sanzioni pecuniarie a carico delle Società a seconda delle categorie
(serie Al, A2, B, etc)
8. E’ facoltà della Federazione Italiana Nuoto prevedere per i casi di
positività al doping, l'applicazione di sanzioni più gravi di quelle
precedentemente enunciate, anche nel rispetto di quanto eventualmente stabilito,
in materia di sanzioni Anti doping, dalle rispettive Federazioni Internazionali
di appartenenza degli atleti riscontrati positivi.
9. Le sanzioni indicate al punto 5 sono applicate nella misura massima
ivi prevista salvo più severe sanzioni previste dai regolamenti federali a
coloro che, designati a sottoporsi al controllo Anti doping, lo abbiano
volontariamente eluso.
10. Sanzioni più severe potranno essere applicate nei confronti dei
medici, massaggiatori, allenatori, tecnici, dirigenti, arbitri e/o di altri
tesserati che si siano resi corresponsabili delle violazioni di cui
sopra.
11. Ultimato l'iter della giustizia sportiva federale, con l'adozione dei
conseguenti provvedimenti disciplinari, il Segretario Federale provvede, con la
massima tempestività, ad informare ufficialmente il Coordinamento Centrale
Attività Anti-doping dei CONI circa i provvedimenti adottati, trasmettendo
altresì gli atti dei giudice federale.
12. L'efficacia delle sanzioni per i casi di doping adottate da ciascuna
Federazione, sia in via cautelare, sia alla conclusione dei procedimento
disciplinare, si estende all'ambito di tutte le discipline sportive di
competenza delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate. ]I
Coordinamento Centrale Attività Anti-doping provvede, di volta in volta, a dare
tempestiva comunicazione ufficiale alla Federazione Italiana Nuoto circa i
provvedimenti disciplinari adottati dalle FISN in materia di doping.
13. L'illecito derivante dall'uso di sostanze o metodi dopanti si
prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
14. Ove sussista contrasto tra le presenti disposizioni ed i regolamenti
della FINA, troveranno applicazione questi ultimi, secondo i principi generali
dell'ordinament
o sportivo.
TITOLO V
Disposizioni Finali
Art. 14.
Comunicazioni ai mezzi di informazione
L'emissione di comunicati e notizie relativi ad atti, informazioni,
disposizioni, provvedimenti degli Organismi ed Uffici dei C.O.N.I. preposti
attività Anti doping, è di esclusiva competenza dell'Ufficio Stampa dei C.O.N.I.
Spetta alla Federazione Italiana Nuoto l'emissione dei comunicati stampa
relativi agli analoghi atti di propri organi ed uffici.
La diffusione di notizie riguardanti i tesserati deve essere compatibile con
le disposizioni di cui alla Legge n. 675/96.